SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1997

Disegno di legge numero 72: "Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento".

DELLADIO: Non sono intervenuto nella discussione generale perché il mio intervento sarà diviso sui vari articoli del disegno di legge, articoli fondamentali tra i quali l’articolo 1, base e pilastro di questo disegno di legge. Prima di scendere ad esaminare le linee generali della riforma del pubblico impiego presentate dalla Giunta provinciale, è opportuno premettere alcuni cenni sulla legislazione statale in materia.

La legge delega di riforma del pubblico impiego sanciva alcuni principi innovativi: quello della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, nonché quello della divisione dei compiti e della responsabilità tra politica e amministrazione, e quello della responsabilità dirigenziale da verificarsi periodicamente da parte di appositi nuclei di valutazione.

La spinta decisiva alla privatizzazione derivava dalla necessità di attuare, nello svolgimento dei pubblici poteri, quei criteri di efficienza e di economicità propri dell’impresa privata e dall’urgenza di mettere sotto controllo la spesa per il personale. Alcune norme introdotte dalla riforma, inoltre, non presentano aspetti di particolare novità, in quanto già presenti nella normativa precedente per altro spesso rimasta lettera morta. La responsabilità dei dirigenti era già stata introdotta dal decreto emanato in materia nel 1972. La mobilità era stata introdotta con il decreto legge 102 del 1989, anche se tale decreto, più volte reiterato, non era stato poi convertito. La delimitazione dell’area politica da quella della gestione dirigenziale era presente nel citato decreto del ‘72 ed era stata confermata dalla legge 142 sulle autonomie locali. Sotto questo aspetto l’innovazione sta, quindi, piuttosto nell’introduzione dei nuclei di valutazione. La disciplina provinciale, predisposta per introdurre nell’ordinamento i principi della legge statale, sembra essere null’altro che una brutta copia della normativa statale, con l’aggravante che, per predisporre questa brutta copia, la Giunta è arrivata con quasi quattro anni di ritardo, mettendo a repentaglio seriamente l’autonomia, sia per quanto riguarda la sua immagine, che per quanto concerne la validità dei principi importantissimi, quale quello di separazione tra l’ordinamento giuridico statale e l’ordinamento provinciale, sancito dalle norme di attuazione. E’ un disegno di legge che, come già hanno detto alcuni colleghi, conferisce alla Giunta provinciale una delega in bianco e rinvia ad atti regolamentari successivi. Si rinvia ad un regolamento per l’attuazione della mobilità, si rinvia ad un regolamento per definire i criteri e le procedure di valutazione dei preposti alle strutture organizzative. Ad un altro regolamento di organizzazione è demandato il compito di definire il sistema dei controlli sull’attività amministrativa. Con un regolamento la Giunta provinciale definisce le modalità dei concorsi, con un regolamento si individuano gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell’albo dei dirigenti; lo stesso avverrà per l’albo dei direttori.

Un altro regolamento definisce i criteri e le modalità di ricorso delle diverse forme di accesso all’impiego provinciale. Con un altro regolamento la Giunta disciplina le modalità di accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e ad appositi regolamenti di attuazione è demandata la facoltà di modificare le competenze dei servizi e delle strutture. Infine la Giunta ridefinisce con regolamento i rapporti fra le competenze dei Consigli di amministrazione e le competenze della dirigenza all’interno delle agenzie istituite con leggi provinciali.

Siamo di fronte ad almeno una decina di regolamenti, un numero imponente a fronte del quale è lecito avanzare alcuni dubbi. Il primo sull’opportunità che questo Consiglio esprima il proprio voto favorevole in relazione ad un disegno di legge che rinvia tutte o quasi tutte le scelte essenziali ad atti normativi di rango inferiore di competenza della Giunta e, pertanto, destinati a sfuggire in gran parte al suo controllo.

Il secondo sulle capacità della Giunta stessa di far fronte ad un impegno così vasto dal momento che ci sono voluti ben quattro anni per arrivare a una semplice legge di recepimento, per la quale non occorrevano tante discussioni e tanti pensamenti, trattandosi di un atto dovuto.

Avremmo apprezzato di più, allora, che già all’inizio di questa legislatura ci fossero stati presentati due semplici articoli riferiti al limitato effetto dell’introduzione nell’ordinamento dei principi della 421. Evidentemente, invece, si è voluto strafare, cimentandosi in un compito chiaramente troppo arduo che ci ha portati, dopo quattro anni, ultimi fra tutte le amministrazioni in Italia, ad un disegno di legge che è sostanzialmente una scatola vuota. Sicuramente il processo che dovrebbe portare la pubblica amministrazione ad adeguarsi ai principi di efficienza, efficacia e economicità, non si potrà dire neppure avviato quando anche il Consiglio provinciale dovesse approvare il presente progetto di legge.

Continuo con altre osservazioni sugli altri articoli.

(...)

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Io inizio questa mia dichiarazione di voto dicendo che, in linea di principio, mi potrebbe trovare d’accordo per esprimere un voto positivo a questo articolo 1 perché le finalità e i principi generali sono condivisibili.

Si parla di disciplina del sistema organizzativo provinciale secondo la legge nazionale 421 del 1992, si parla di efficacia, di efficienza, economicità dell’azione amministrativa, però questi fini nobili, questi obiettivi condivisibili non trovano concretezza nell’articolato successivo, un articolato monco, uscito dalla commissione legislativa ed anche soprattutto leggendo gli emendamenti presentati dalla Giunta successivamente alla licenza dalla commissione legislativa.

Io avevo già detto in discussione generale di questo articolo 1 che il disegno di legge conferisce alla Giunta una delega in bianco, e soprattutto rinvia tutte o quasi tutte le scelte essenziali a dati normativi di rango inferiore, di competenza della Giunta (parlo dei regolamenti) e proprio prima l’assessore competente, il collega Alessandrini, ha ricordato l’emendamento all’articolo 2, comma 2, dove troviamo il riferimento al primo regolamento.

Dicevo che questo disegno di legge è sostanzialmente una scatola vuota, però voglio aggiungere altre osservazioni a quelle fatte all’articolo 1 precedentemente. C’è da dire che è completamente assente un disegno di riorganizzazione della struttura provinciale, che invece era stato introdotto dal disegno di legge presentato dalla Giunta quando era assessore il consigliere Romano; peraltro non mancano incursioni che il consigliere Taverna nella sua relazione ha definito incomplete, pesanti e pericolose rispetto alla struttura organizzativa provinciale.

Faccio poi presente un’altra cosa: la legge provinciale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale anche in relazione alla disciplina dell’incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività, e alla disciplina relativa ai divieti di cumulo fra impieghi e incarichi pubblici, nonché alla normativa sull’esercizio temporaneo di mansioni superiori, alle pari opportunità, alla agenzia per la rappresentanza sindacale, in generale alla contrattazione, e al completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche. Non è quindi corretto espellere le relative norme dal disegno di legge, cosa che è stata compiuta dalla commissione, e mi riferisco al disegno di legge monco, appunto uscito dalla commissione, andando così a peggiorare anziché a migliorare l’elaborato predisposto dalla Giunta. In linea teorica sono quindi accettabili, anche se discutibili nel merito, molti degli emendamenti presentati dalla Giunta e respinti dalla commissione, volti a inserire nella riforma norme dovute perché richieste dalla legge statale 421 del 1992.

Scendendo nel merito di alcune norme, devo poi notare come alcune problematiche presenti già nel decreto nazionale siano state riprodotte tali e quali; alludo, ad esempio, alla difficile attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, percepito fin dall’avvio della riforma statale come punto nevralgico, tanto che da più parti è stato richiesto che si definisse il contenuto giuridico e la denominazione delle determinazioni dirigenziali, richiesta che è stata puntualmente disattesa. Continuerò dopo sugli altri articoli.

(...)

DELLADIO: L’articolo 4 del disegno di legge provinciale prevede che gli atti di competenza della Giunta siano corredati da un parere tecnico amministrativo rilasciato dal dirigente della struttura competente riguardo all’istruttoria, e per gli atti che comportano spesa da un parere di regolarità contabile. L’espressione del parere comporta per il dirigente che lo ha espresso l’assunzione della responsabilità dell’atto. Pare di capire quindi che il dirigente vedrà ampliata la sfera delle proprie responsabilità in quanto, oltre a rispondere degli atti a lui riservati, sarà corresponsabile degli atti di competenza della Giunta. Il sistema della responsabilità si complica ulteriormente se si considera che alle responsabilità del dirigente e della Giunta si intrecciano quelle connesse alla figura di responsabile di procedimento sancite dalla legge 241/92 e dalla legge provinciale di recepimento, la numero 23.

Dei dubbi si avanzano anche sull’opportunità che alla definizione degli obiettivi e dei programmi di competenza della Giunta, di cui all’articolo 2, partecipi la conferenza dei dirigenti generali. Non si vede come in questa norma si realizzi il principio della separazione poiché, anzi, si tratta di una commissione scarsamente opportuna dal momento che la definizione degli obiettivi e dei programmi e l’attribuzione delle relative risorse finanziarie alle strutture è il compito principe che rimane in capo all’organo politico, e che i dirigenti generali verranno chiamati a rispondere proprio sulla realizzazione di tali obiettivi anche in relazione alle risorse spese. Pertanto sarò contrario.