SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1997

a) disegno di legge concernente: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15" (testo unificato dei disegni di legge n. 43: "Nuove norme per l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori e per la promozione della conoscenza della lingua tedesca", n. 64: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo" e n. 113: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo" (prosecuzione discussione articolata);

b) disegno di legge n. 60: "L’insegnamento delle lingue straniere nella provincia di Trento".

 

DELLADIO: Io voglio fare alcune precisazioni in seguito alle dichiarazioni fatte in discussione generale dal collega Fedel e dal collega Panizza. In quella occasione i colleghi non capirono perché il sottoscritto, che viene dalla Val di Fiemme, non appoggia il disegno di legge Passerini-Panizza. In Val di Fiemme esiste la Magnifica Comunità, una istituzione autonomistica, perciò secondo loro non è concepibile non scegliere il tedesco come prima lingua! Spiegherò che non esiste un legame tra l’essere della Val di Fiemme ed obbligare il tedesco nella scuola elementare. Per fare questo devo richiamare quanto affermato dal consigliere Fedel in aula in discussione generale, e capirete anche la breve divagazione che farò.

Il collega Fedel richiama le "compattate" identificandole nei patti Ghebardini sottoscritti fra i rappresentanti della Magnifica Comunità di Fiemme ed il principe vescovo; c’è da dire che i patti Ghebardini erano, come sono, chiamati patti Ghebardini e solo in termini molto, ma molto generali possono essere chiamati "compattate" intesi come patto. Le compattate più note furono quelle di Trento, ossia il trattato-compromesso stipulato fra la famiglia degli Asburgo ed il principe vescovo nel 1363: un accordo fra Rodolfo IV di Asburgo, conte del Tirolo, e il principe vescovo Alberto di Ortemburg. Con l’accordo si riduceva il potere temporale del Principato. I conti del Tirolo, con questo atto, diventavano protettori del principe vescovo rovesciando di fatto i ruoli.

A proposito di Patti Ghebardini, è utile ricordare che sono due quelli arrivati a noi: erano degli accordi fra gli abitanti di Fiemme e il principe vescovo di Trento, però uno dei due era apocrifo, era falso - e l’ho già ricordato ancora in un primo mio intervento in tema di caccia in quest’aula - era falso perché non è umanamente possibile che a due anni di distanza - le date sono discordanti in due anni tra i due patti - si siano trovati presenti a Bolzano nello stesso luogo le stesse ventiquattro persone che hanno firmato gli atti, anche perché le consuetudini antichissime della comunità di Fiemme prevedevano il rinnovo annuale delle cariche comunitarie, per cui i rappresentanti dei quattro quartieri che erano inseriti nelle firme non potevano essere gli stessi a due anni di distanza.

Non solo, c’erano delle differenze toponomastiche e di nomenclatura esistenti fra i due patti Ghebardini, pertanto siamo arrivati alla conclusione - non sono arrivato io ma gli storici - a dire che tutto quanto si riferisce ad un unico patto del 1111 proprio desunto dalle date, dai toponimi e dalle indizioni come premessa a questo documento. Un documento che segnalava, evidenziava un accordo tra pari, tra la Comunità di Fiemme e il principe vescovo, un documento che riconosce l’esistenza dell’istituzione collettiva locale e non la nascita o la fondazione della Magnifica Comunità di Fiemme, un documento scritto in latino. Io voglio dire questo, che la Magnifica Comunità è un esempio storico di autonomia - e l’ho ricordato più di una volta - e la nostra realtà tripolare, la Regione e le due Province di Trento e di Bolzano, è un esempio recente di autonomia: la Magnifica è una autonomia nell’autonomia.

Fatta questa precisazione, desidero rilevare, ai colleghi che confondano il concetto di Autonomia con il principio di libertà di scelta, di scelta linguistica, che anche se l’Autonomia è legata alla libertà in senso generale, Autonomia non vuole dire imposizione! Ed arriviamo a discutere sul tema in esame, è una questione di principio, secondo me, libertà è un diritto fondamentale dell’individuo purché sia esercitato senza ledere i diritti altrui. Andiamo a vedere un articolo di giornale che parla di costi per la scelta del tedesco obbligatorio sperimentale e altro. Noi vediamo che i costi per il tedesco obbligatorio sono riconducibili alla assunzione di trecentocinquanta docenti e un costo previsto di dodici miliardi l’anno; tedesco e inglese sperimentale prevedono l’assunzione di settecento docenti, con un costo previsto di ventiquattro miliardi l’anno; tedesco e inglese a scelta l’assunzione di mille docenti, il costo: oltre cinquanta miliardi.

Io ritengo che dobbiamo trovare queste risorse eliminando gli sprechi che esistono nella pubblica amministrazione, per esempio dobbiamo razionalizzare le risorse, dobbiamo razionalizzare le strutture presenti in Provincia autonoma di Trento, ci sono degli uffici in periferia multipli, nel senso che ce ne sono tanti dispersi in tante zone e pertanto una razionalizzazione potrebbe essere importante, potrebbe portare ad un contenimento delle spese per avere risorse aggiuntive per investire nella scuola; e questo discorso vale anche per gli anziani dove la scuola e gli anziani, per esempio, devono essere delle priorità politiche di noi consiglieri e amministratori.

Dicevo in discussione generale che ogni cittadino deve potere esprimere liberamente una autonoma scelta di appartenenza culturale. Che le oltre diecimila firme in calce alla petizione popolare rivendicano un effettivo pluralismo culturale: strumento per una integrazione europea e mondiale. Adattiamo la scuola alle esigenze della persona e non viceversa. Dicevo che imporre la lingua tedesca alle elementari è limitativo del diritto di scelta da riconoscere ai soggetti in formazione.

E, come ultima considerazione, faccio riferimento all’emendamento all’articolo 1 che introduceva l’articolo 1 bis, che è stato oggetto della mediazione e dell’accordo fra i proponenti gli emendamenti ostruzionistici: Carlo Palermo e l’assessore competente; dicevo, l’emendamento all’articolo 1 che introduceva l’articolo 1 bis che ha portato all’ostruzionismo, che io personalmente non ho sostenuto, diciamo, e non condivido, se non su settori importantissimi e importanti per la nostra collettività. Io voglio evidenziare alcuni passaggi di questo emendamento, dell’articolo 1 bis. Dove si dice che nella scuola elementare è assicurato l’insegnamento della lingua tedesca in tutte le scuole della provincia, un altro passaggio dice che nelle scuole elementari la possibilità di scelta di altre lingue straniere dell’unione europea, può essere assicurata secondo modalità disciplinata con proprio regolamento sulla base delle possibilità organizzative, della continuità didattica nella nostra provincia.

Io faccio una considerazione a riguardo e dico e voglio ricordare che il PDS a suo tempo aveva fatto ostruzionismo in Consiglio regionale per quanto riguarda la legge sull’elezione dei sindaci, un disegno di legge che ancora è fermo, è fermo nel cassetto e non c’è intenzione di rispolverarlo e di analizzarlo fino in fondo. Dico questo: chi di emendamento ferisce di emendamento perisce, e domando con quale priorità, ritornando al discorso principale e basilare della nostra discussione, con quale priorità assegniamo gli insegnanti dell’altra lingua, l’inglese; per fare un esempio. A quello del paese? No. A quello della città? Sì?! O a quello che ha fatto domanda per primo? A mio avviso nasceranno cittadini di serie A e di serie B in base alla loro collocazione geografica sul territorio provinciale.

Io ritengo che l’emendamento prende in giro i firmatari della petizione, e non solo loro, e mi auguro che l’assessore competente e questa maggioranza non facciano come il principe-vescovo di allora - quello che ho ricordato dei patti Ghebardini, che ha falsificato le carte intorno al 1300 - utilizzando il regolamento che è stato inserito nell’emendamento all’articolo 1 di futura emanazione per, dicevo, concretizzare i propri voleri. A questo punto, dichiaro la mia contrarietà al disegno di legge in esame.