DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Voglio intervenire, fare alcune riflessioni su questo articolo 19, in tema di valutazione dei dirigenti.
Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti, oltre a quanto già detto ieri riguardo alla previsione di un regolamento che definisca i criteri e la procedura di valutazione, non si capisce perché il procedimento di valutazione sia previsto, ai sensi di questo articolo, larticolo 19, comma 4, con cadenza biennale anziché annuale, come nella normativa nazionale. Non è poi chiaro come larticolo 19 si leghi con larticolo 18, il quale prevede una relazione annuale con la quale i dirigenti rendono conto dello stato di avanzamento dellattività amministrativa nella struttura di relativa competenza. Il controllo è annuale o biennale? Che senso ha che esso sia compiuto in un anno direttamente della Giunta e lanno dopo attraverso la mediazione dal nucleo di valutazione? Sono domande a cui gradirei avere delle risposte.
Anche qui va evidenziato come la disciplina provinciale, a differenza della normativa nazionale, non preveda il collocamento a disposizione come conseguenza automatica dellesito negativo della valutazione, ma conferisce alla Giunta la facoltà di assegnare al dirigente inadempiente un altro incarico. Evidentemente, un dirigente che non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi assegnatigli, è invece considerato capace di svolgere attività di elaborazione, studio e ricerca, di verifica controllo e vigilanza di programmi e progetti (verificherà, evidentemente, sulla realizzazione da parte di altri di quei programmi, che in prima persona non è stato capace di realizzare), nonché espletare attività ispettiva.
Da questo si deduce che larticolo 27 non è altro che il reciproco dellattuale norma sui capi-progetto. E noto infatti come il conferimento del ruolo di project manager risponda attualmente ad un duplice scopo: infatti i capi-progetto sono dei "dinosauri a riposo" che transitano in aree dismesse. Ciò vale qualora in precedenza avessero rivestito il ruolo di dirigente generale.
Al contrario, il conferimento di un progetto è molto ambito dai dirigenti di servizio, i quali, attratti evidentemente dalla lauta prebenda, lo vedono come un gradino immediatamente precedente la dirigenza generale. Per queste osservazioni, io esprimo voto negativo.
(...)
DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Allarticolo 28 nessun atto di coraggio è stato compiuto nel determinare la soglia massima dei dirigenti assunti dallesterno, che si riduce ad un minimo del 10 per cento. Se poi si lega questa norma a quella di cui allarticolo 21, comma 2, lettera b), che richiede ben sette anni di esperienza professionale maturata in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private - mentre la normativa statale richiede cinque anni - e su questa normativa sono calibrati i regolamenti interni della quasi totalità degli enti, si comprende come ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con il quale la burocrazia provinciale non ha fatto altro che salvaguardare e perpetuare se stessa.
Questo disegno di legge infatti sembra ricalcato sui dirigenti generali e sulle loro esigenze. Solo i dirigenti generali sarebbero certi di essere riconfermati, mentre per capi ufficio e dirigenti di servizio la nuova disciplina potrebbe rimescolare le carte. Questo labbiamo visto anche nellarticolo numero 26, poco fa discusso ed approvato.
Il mio voto sicuramente è stato negativo, dove troviamo che lincarico di direttore generale è conferito per la durata della legislatura. E una legge, a mio avviso, fatta dai dirigenti generali per i dirigenti generali. Lapparato nel futuro controllerà il politico, e larticolo, il 26 in modo particolare, va contro il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere fra lassessore e i collaboratori apicali. Gli incarichi di dirigente generale dovevano essere conferiti in base al merito, alla qualità e alla fiducia tra lassessore ed il dirigente ed avere vita parallela, a mio avviso, a quella dellassessore e della Giunta. Ho fatto dei commenti sullarticolo 26, che non ho fatto, proprio in discussione dellarticolo 26.
In secondo luogo i loro poteri, che nel vigente ordinamento sono assai poco incisivi, verrebbero enormemente accresciuti, configurandosi come un vero e proprio potere gerarchico nei confronti dei dirigenti di servizio. Quanto poi alla qualifica di quadro - e andremo a discutere anche un emendamento mio successivamente - e alla possibilità per i capi ufficio preposti a strutture organizzative di accedere alla qualifica dirigenziale, va evidenziato come siano da condividere i timori di chi dice che la struttura provinciale verrebbe ingessata per parecchi anni. In altri termini: con tale norma la possibilità di scelta della prossima Giunta riguardo alla dirigenza provinciale sarebbe ipotecata.
Non è poi giusto sostenere che si tratta di una presa datto di una situazione, che già esiste e che deriva dallespletamento di regolari concorsi pubblici. Infatti va ricordato che non tutti i capi ufficio hanno espletato i concorsi, ma della norma beneficerebbero indiscriminatamente tutti. Per esplicita ammissione dellassessore del personale, almeno ventisei di essi non hanno fatto regolare concorso e si troverebbero immeritatamente promossi. Che poi il criterio per accedere alla qualifica di quadro è quello di aver fatto un concorso, non si vede perché debbano essere esclusi dallambito di applicazione della norma coloro che sono risultati idonei, ma non sono ancora preposti a strutture organizzative. Quanto poi alle posizioni organizzative, è notorio che molte di esse sono conferite tramite concorsi farsa, ritagliati ad hoc su persone e professionalità già individuate dalla amministrazione.
La mia, quindi, non è una preclusione di principio allinserimento di tale qualifica nellordinamento del personale, ma una ferma opposizione agli effetti che, nella situazione attuale, essa introdurrebbe nellamministrazione, aggravando i problemi, dando luogo a promozioni indiscriminate ed irrigidendo la struttura della dirigenza. Ancora più emblematico è il caso dei direttori di divisione, degli ispettori generali, per i quali ritengo assolutamente inopportuno ed ingiustificato che vengano di fatto equiparati alla dirigenza, dal momento che non hanno mai espletato alcun concorso, ma godono della qualifica per designazione diretta dellamministrazione.
Giova a questo punto forse ricordare che, già al momento della discussione del bilancio, grazie ad un emendamento presentato dal consigliere De Stefani e votato compatto dalla Giunta, i direttori di divisione hanno rischiato di diventare in blocco dirigenti. Solo lintervento del Governo, che ha dimostrato in questo frangente di essere molto più responsabile dellautonomia, ha fermato questa norma assurda. Ciò non toglie che le responsabilità della maggioranza, di questa maggioranza, provocando il diniego del visto governativo, abbia messo a repentaglio lintero bilancio provinciale. Per linteresse di alcuni, si sacrificava senza battere ciglio il bene comune.
Quanto si è detto per i dirigenti provenienti dallesterno, relativamente allarticolo numero 28 che andiamo a trattare, vale per le professionalità maturate internamente. La legge 12, come del resto la normativa nazionale, richiede cinque anni di esperienza professionale. Mi si dica allora per quale motivo questi vengono portati a sette.
Il ragionamento svolto per i dirigenti si può ripetere pari pari per i direttori, i quali corrispondono evidentemente agli attuali capi ufficio e alle attuali posizioni organizzative.
Evidentemente si pensa di modificare la sostanza delle cose attraverso operazioni puramente nominalistiche, cui è demandato il compito di rifare il maquillage allamministrazione. Ma cipria e belletto non bastano ad occultare macchie e rughe.