SEDUTA DELL’8 GENNAIO 1997

Proposta di mozione n. 319, per una censura alle affermazioni del Presidente della Camera: riconoscimento dell’autodeterminazione e dell’autogoverno.

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, questa mozione solleva due concetti fondamentali: un concetto di autodeterminazione dei popoli e un concetto di autogoverno che io lego al principio di sussidiarietà.

Io cercherò di essere sintetico perché il tempo a mia disposizione è limitato al quarto d’ora per la mozione in esame, però non posso esimermi dal proporre alcune riflessioni che ho già da tempo maturato e che mi hanno portato a prendere decisioni politiche importanti, quale - a suo tempo - quella di rompere con la Lega Nord nel lontano febbraio 1995. Già prima, alla fine del 1994, io nel Consiglio regionale avevo pubblicamente evidenziato l’assoluta contrarietà ad un progetto di riforma costituzionale che vedeva inglobato il Trentino nel Veneto; un progetto che si discostava radicalmente dal progetto leghista iniziale che era presidenzialista: un progetto istituzionale che vedeva due camere con ruoli diversi, una eletta proporzionalmente che elabora e promulga le leggi, e una in rappresentanza delle regioni e delle provincie autonome.

Il progetto vedeva una fortissima riduzione dei parlamentari, e un governo snello che sia espressione di realtà territoriali cantonali; era una base di partenza per discutere, e con le regioni a Statuto speciale e le provincie autonome che ruotavano in tale esecutivo; al governo centrale pochissime competenze - moneta, spada, toga e bandiera -, tutto il rimanente alle regioni.

La prima riforma da fare era quella del federalismo fiscale e semplificazione dello stesso fisco, con una riduzione da duecento e più tasse ed imposte, ad otto-dieci solamente. Un progetto questo sposato in pieno dal Polo delle libertà, e invece per colpa del ribaltone ci troviamo ad avere un governo di centro sinistra, che impone una gabella, una una tantum per l’Europa, e sappiamo che non sarà una tassa per il solo 1997 ma per tutti gli anni a venire. Nessuno parla del rapporto tra debito pubblico - PIL (prodotto interno lordo): per entrare, dobbiamo stare entro il 60 per cento di questo rapporto e invece siamo a cento, più di cento e venti, e probabilmente l’80 per cento dei cittadini italiani che hanno in mano il debito pubblico, titoli di stato, Bot ed altre cose, un giorno si vedranno congelare questi fondi e ne perderanno la metà per un rapporto debito pubblico sul PIL entro o sotto il 60 per cento come stabilito dalle norme per entrare in Europa.

Vediamo un governo del 117, ed a tale riguardo io ritengo che il 117 è frutto di una cultura del sospetto e più un sistema fiscale è basato sul sospetto più è inefficiente. Si spinge alla delazione, alle piccole vendette private tra parenti o vicini di casa, non ultimo sul giornale il fratello che telefona al 117 per denunciare il proprio fratello, il proprio parente; per qualche miliardo in più per le casse dell’erario viene inferto un colpo mortale a quel poco di stato di diritto che resta in Italia.

A mio avviso, solo nei governi totalitari troviamo un sistema simile. Nella ex Iugoslavia c’era la delazione tra padre e figlio, tra vicini di casa. E' stato eretto anche un monumento al figlio che ha denunciato il padre, in un paese del socialismo reale.

E’ utile ricordare che venti anni fa il partito comunista propose di utilizzare i portinai per fornire informazioni sui redditi degli inquilini. Ultimamente il ministro Berlinguer non ha detto nulla sul fatto che l’odierna carta dei servizi di istituto prevede per il preside la possibilità di procedere a indagini disciplinari sugli insegnanti anche sulla base di denunce anonime. Le denunce, le chiamate anonime presso il 117, sono archiviate anziché cestinate o distrutte. Le segnalazioni sono inserite nel computer o nel fascicolo dell’interessato. E' una cosa vergognosa, a mio avviso, caratteristica di un regime nel più deleterio senso del termine.

Vediamo un altro fatto importante: uno Stato che protegge i mafiosi, li rimborsa, esiste una commissione al Viminale che analizza i vari casi ed aiuta i cosiddetti collaboratori di giustizia, che sono persone responsabili dei più brutali delitti: stragi ed uccisioni. Si sono pentiti (e questo secondo me è importante riconoscerlo) dopo essere stati presi e non prima, un comportamento che umilia chi è rimasto vittima di questi criminali: le mogli, i figli che sono rimasti vivi.

Dopo questa premessa, voglio passare al concetto che è stato evidenziato in questa mozione, quello dell'autodeterminazione dei popoli. Ebbene, noi dobbiamo vedere la definizione di questo concetto: in senso lato il principio dell’autodeterminazione indica la libertà di scelta del regime politico, economico e sociale e in primo luogo naturalmente, al pari del principio di nazionalità, la libertà di accedere all'indipendenza come Stato separato oppure di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro. Le prime enunciazioni le troviamo ascritte alle rivoluzioni americana e francese; nella rivoluzione americana se ne trova una definizione pragmatica nella dichiarazione di indipendenza del 7 giugno del 1776. Quanto al diritto internazionale, cioè quello contemporaneo, enunciazioni più o meno complete del principio dell’autodeterminazione si trovano in numerosi strumenti e numerosi documenti, quali la Carta Atlantica del 14 agosto del 1941, recepita il primo gennaio 1942 nella Dichiarazione delle Nazioni Unite, la Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 26 giugno del ‘46, nei Patti internazionali sui Diritti dell’uomo e nell’atto finale nella Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), sottoscritto a Helsinki il primo agosto 1975.

Andiamo a vedere questo ultimo documento, l’atto finale di Helsinki 1975. Nell’ottavo dei dieci principi ai quali gli Stati firmatari di quell’Atto sono impegnati ad attenersi, si dichiara che: "Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale comprese quelle relative all’integrità territoriale degli Stati.

In virtù del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Gli stati partecipanti riaffermano l’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli, dei diritti eguali e dell’autodeterminazione per uno sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l’importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio".

Questo è il testo italiano ufficiale del principio. Ebbene, la Lega Nord fa riferimento, l’ho sentito una volta o due, a questo importante documento ma mai ho sentito in questa aula o in quella regionale leggerlo e spiegarlo. Esiste una problematica, in particolare dal punto di vista della Carta delle Nazioni, che sull’autodeterminazione pone varie e non facili questioni. Ne elenco alcune: quali sono, a livello internazionale, i titolari del diritto corrispondente all’obbligo degli Stati di assicurare l’autodeterminazione? I popoli ed altre collettività quali beneficiari del principio ovvero gli altri Stati in particolare gli altri Stati membri delle Nazioni Unite? Si tratterebbe di un diritto universale operante a beneficio di tutti i popoli, ovvero, di una situazione di diritto obbligo operante soltanto a beneficio di certi popoli o collettività e a carico di certi Stati? Qual è il ruolo degli Stati diversi da quello della cui popolazione si tratta? E, infine, qual è la relazione esistente tra l’autodecisione dei popoli, da una parte, ed altri principi: in particolare quelli volti a tutelare, mediante la regola che vieta l’uso o la minaccia della forza e altre norme, il rispetto dell’integrità territoriale e dell’indipendenza degli Stati? Queste sono alcune problematiche relative all’autodeterminazione.

La carta delle Nazioni Unite, quella approvata il 26 giugno 1946, recepisce il principio attribuendogli valenza universale. L’unica restrizione è costituita dal fatto che l’applicazione della Carta deve intendersi limitata agli stati membri dell’ONU. Fino agli anni ‘60 l’attenzione delle Nazioni Unite era concentrata sull’indipendenza dei popoli sotto dominio coloniale. A questo punto io dico che la Lega Nord, proponendo questa mozione, è rimasta ancora indietro nel tempo, ancora prima degli anni ‘60. Il discorso sull’autodeterminazione dei popoli è complesso e meriterebbe più tempo per essere analizzato completamente. Come abbiamo visto numerose sono le problematiche di interpretazione relative ai documenti, agli atti, alle risoluzioni approvate dai vari organismi internazionali.

Un aspetto bisogna evidenziarlo: quali concetti stanno alla base per identificare un popolo? Che cosa identifica un popolo? Vorrei avere delle risposte precise in questa aula ma, come al solito, si assiste a sola e pura demagogia condita da slogan ed allora io faccio alcune considerazioni sul tema popolo.

Primo: il popolo non è investito né di diritti né di obblighi internazionali; il popolo che voglia "autodeterminarsi" verso l’interno, deve modificare il regime al quale è soggetto. Sino a quando il contrasto si manifesti soltanto tra lo Stato o il governo al potere, da un lato, e, dall’altro, il popolo, il diritto internazionale non entra in gioco. A questo punto andiamo a vedere cosa recita il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli per quanto riguarda la parola "popolo": "Il popolo è una collettività etnicamente omogenea in quanto realizza o presuppone anche unità e autonomia di ordine civile e politico"; e poi andiamo a vedere il grande dizionario enciclopedico Utet, che dice: "Il popolo è uno dei tre elementi importanti che costituiscono lo Stato: l’elemento personale (gli altri elementi sono il territorio e la sovranità) come aggregato sociale di uomini è tuttavia da considerarsi il presupposto di ogni forma di organizzazione statale, non potendosi concepire uno stato senza una preesistente società" - e continua -. "Il popolo si distingue pure dalla nazione, che indica una relazione etnico-storica tra uomini appartenenti giuridicamente a popoli diversi". Continua ancora, l’ultimo concetto estratto dal dizionario enciclopedico Utet dice: "E' la Rivoluzione francese che concretamente afferma la teoria della sovranità popolare: il popolo è composto da tutti i membri della comunità statale in perfetta uguaglianza giuridica; cittadino diviene appellativo di eguale dignità ed affermazione rivoluzionaria, il potere viene dal popolo, la legge è la volontà generale, i governanti sono mandatari del popolo".

A questo punto, voglio evidenziare un altro aspetto che si desume dalla mozione che andiamo ad esaminare. Voglio proporre all’aula alcuni passi di un articolo che troviamo sull’Espresso del 30 maggio 1996. Inizia in questo modo: "Padania, ma che cosa è? Inutilmente chi vorrà rispondere a questa domanda cercherà una definizione sul vocabolario, come ho fatto io per "popolo" nel grande Zingarelli; né il celebrato Devoto-Oli, né il nuovo dizionario dell’Enciclopedia italiana riportano questa parola...

(...)

DELLADIO: Piuttosto si troverà "padanietà" intesa come il complesso dei caratteri, l’insieme delle tradizioni e delle qualità degli abitanti della Pianura Padana, una "sottorazza", sempre scorrendo i dizionari citati, diffusa principalmente nella bassa valle del Po e "caratterizzata da brachicefalia, statura media, corporatura robusta, capelli e occhi scuri, pelle molto chiara. Ed inutilmente, alla definizione di Padania, corrisponde, al momento, un'area geografica ben definita". Continua l’articolo: "Quale area bisogna includervi? Tutte quelle cisalpine, comprese sud Tirolo e Val d’Aosta? E Bologna, città del Presidente del Consiglio? Indubitabilmente "Padania" farà anch’essa parte della Padania? Questo si chiede l’articolista.

Il Trentino, secondo la Lega Nord (è stato dichiarato poc’anzi dal consigliere Boldrini), fa parte della Padania. Mi domando: le regioni toscane, l’Umbria, le Marche, l’Emilia Romagna fanno anch’esse parte della Padania? La Padania non esiste e su questo concetto io mi fermo e continuo in dichiarazione di voto perché ho altro da dire. Grazie.

(...)

DELLADIO: Io avevo concluso il mio intervento in discussione generale dicendo che la Padania non esiste, però c’è una possibilità legale che permette di costruire grandi cantoni, è l'articolo 132 della Costituzione, e secondo me è opportuno ricordarlo in quest’aula, perché tanti parlano senza portare dati e documenti.

L’articolo 132 dice che si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta sino staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

I trentini, a mio conoscere, non sono mai stati interpellati con referendum per chiedere loro dove vogliono andare, se vogliono andare all’interno di un’Euregio, all’interno di una macroregione del nord-est, all’interno della Padania o in altre cose. Sicuramente io mi adeguerò alla volontà della maggioranza dei trentini quando questi potranno dire la loro, non con referendum illegittimi, però, o illegali. E questo per finire il primo concetto, che era quello dell'autodeterminazione dei popoli.

L’altro concetto che avevo evidenziato in discussione generale è quello del principio di sussidiarietà che sta alla base dell’autogoverno richiamato nella mozione. Lo Stato, o gli enti superiori, non devono espropriare o non devono sostituirsi alle persone, ai raggruppamenti sociali intermedi, alle istituzioni di rango inferiore, agli enti locali, ma devono garantire la loro autonomia predisponendo strumenti per fissare l’ordine e la loro difesa, ed aiutarli a realizzare gli obiettivi e tutto ciò che riescono a fare bene.

Il principio di sussidiarietà, e qua è bene ricordarlo, si trova (non così esplicitamente come nell’enciclica "Quadrigesimo anno" di Pio XI, emessa il 15 maggio del 1931) già nella "Rerum novarum" del 15 maggio 1891 di Leone XIII. Sono concetti secondo me che bisogna ricordare in quest’aula quando si parla di principio di sussidiarietà ed altre cose. Nell’enciclica di Pio XI possiamo leggere: "Come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria, per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare". Il principio di sussidiarietà garantisce i diritti dell’uomo come cittadino, ed i diritti delle formazioni sociali dagli stessi costituite.

Il principio di sussidiarietà comporta il riconoscimento ed il rispetto di diritti originari che preesistono allo stesso ordinamento dello Stato e che si identificano nelle comunità locali costituite nei secoli su base storico-culturale, sulla religione, sulla tradizione, sulla lingua, sugli usi e costumi o altro. Il principio di sussidiarietà garantisce spazi di libertà e responsabilizza le persone. La persona e le associazioni sono prima dello Stato e lo Stato è servitore di queste realtà.

Su questo principio, più volte richiamato, nasce l’autogoverno. Occorre responsabilizzare le istituzioni più vicine ai cittadini che sono rappresentative degli stessi, in primis i comuni che sono cellule basilari della nostra società dopo la famiglia. Lo Stato non deve fare quello che può essere fatto dalle regioni, la Regione non deve espropriare la provincia e così la provincia non deve rendere i comuni "centro-dipendenti" o "provincia-dipendenti", come attualmente è.

E’ positivo comunque operare in termini di trasferimenti e non di contributi ai comuni, ma allo stesso tempo la Provincia deve sforzarsi ad insegnare ai comuni che questo nuovo modo di gestire la cosa pubblica ed i relativi finanziamenti non sono ancora maturi.

Ho terminato, signor Presidente, dicendo che il mio voto a questa mozione sarà negativo per come è stata scritta, per come è stata esposta, perché espone concetti fumosi e confusi, e perché è un imbroglio ed una presa in giro all’intelligenza dei trentini. Grazie, signor Presidente.

Disegno di legge numero 94: "Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell’obbligo".

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, noi stiamo analizzando un disegno di legge che aprirà, a mio avviso, un capitolo nuovo nella storia della Val di Fassa. Però, prima di analizzare alcuni concetti attinenti a questo disegno di legge, vorrei proporre a quest’aula alcune riflessioni sulla realtà periferica della Val di Fassa, voglio evidenziare alcuni aspetti. Uno tra i tanti, quello degli insegnanti supplenti.

Noi sappiamo che tutti i supplenti, la maggior parte (diciamo la quasi totalità) dei supplenti che vanno ad insegnare in Val di Fassa, occupano logisticamente appartamenti a Predazzo a circa cinquecentomila lire al mese, perché in Val di Fassa gli appartamenti costano dalle settecento alle ottocentomila lire alle mese. Questi insegnanti arrivano e se ne vanno alla fine delle lezioni; pertanto non esiste - è un aspetto molto importante - una continuità didattica valida, perché chi arriva in Val di Fassa non vede l’ora di allontanarsi. A questo punto io sollecito l’assessore Passerini a stendere le leggi di recepimento del DPR 405 del 1988 per la famosa provincializzazione della scuola.

Ho voluto evidenziare questo aspetto, perché la Val di Fassa non è un territorio della Provincia ambito o ricercato: appena possibile gli insegnanti scappano. E’ riscontrato anche questo fatto. L’abbiamo riscontrato all’inizio dell’anno scolastico, di quest’anno, dove dopo la nomina dei supplenti, sono state necessarie altre successive convocazioni a causa di un’altissima percentuale di rinunzie - percentuali dell’ordine del 60, 70 per cento - con i disservizi immaginabili di non avere il corpo insegnanti pronto, al completo, all’inizio dell’anno scolastico.

Noi abbiamo una bassissima scolarità: questo è dovuto all’essere periferia, ad avere problemi di viabilità e ad avere poche opportunità scolastiche nella zona.

Se noi andiamo ad analizzare le opportunità scolastiche della Val di Fassa, troviamo un istituto statale d’arte a Pozza, abbiamo delle scuole medie ed altre scuole elementari. Scuole medie per esempio ne abbiamo a Moena, che sono frequentate da circa cento studenti; abbiamo scuole medie a Pozza di Fassa, dove la scuola media di Pozza è annessa alla scuola d’arte, e poi abbiamo una scuola media ad Alba di Canazei con circa centoventi studenti.

Attualmente è in corso una razionalizzazione, promossa dall’assessore Passerini, che vede un’aggregazione tra la scuola media di Moena con quella di Alba, portando ad Alba la presidenza e la segreteria. Io evidenzio il fatto che tra le due scuole medie esiste una distanza di circa venti chilometri: una distanza notevole, con un disagio notevole per chi vive in quel determinato territorio. Io invito l’Assessore a rivedere, a riflettere e a rivedere le sue posizioni, perché dobbiamo tenere conto a mio avviso, e questo è un suggerimento, delle proiezioni di occupazione delle scuole da parte degli studenti negli anni a venire.

Per esempio a Tesero sono state fatte... Tesero è in Val di Fiemme, però è importante portare questo esempio, perché lo conosco. Le proiezioni vedono un numero di centoventi studenti negli anni a venire: centoventi studenti, ricordiamo, è il limite che determina la soppressione o la revisione della scuola. Pertanto bisogna tenere conto delle realtà logistiche, delle realtà territoriali presenti in Trentino.

Noi non possiamo dimenticare anche un altro fattore relativo alle valli periferiche, in modo particolare nella Val di Fassa: esiste un alto disagio giovanile che si identifica in un alto consumo di alcool e magari anche di droga. Questo deriva da numerosi fattori, tra cui anche l’alto reddito di quelle zone. Esiste una disponibilità finanziaria per le famiglie notevole: è facile trovare lavoro ed è ben remunerato. E’ altresì importante ricordare che è stato riscontrato un alto distacco tra famiglia e studente. Il valore della scuola è marginale. Tanti genitori dicono: "abbiamo da fare", perché lavorano nelle aziende.

Pertanto questi sono aspetti da tenere in conto per uno sviluppo armonico delle comunità periferiche. E’ chiaro che il problema scolarità, il problema scuola, è un problema importantissimo, però ci sono anche altri problemi: problemi di viabilità, problemi della sanità. Abbiamo una viabilità che fa pena. Bisogna fare le circonvallazioni: Moena e Pozza hanno bisogno di queste opere.

Se noi andiamo a vedere la sanità tocchiamo un tasto dolente della realtà fassana. Ultimamente in Val di Fassa, per il contenimento delle spese, si sono apportati dei tagli ai servizi presenti su quel territorio. Non ci sono più le infermiere professionali per quanto riguarda la pediatria (l’ho già ricordato in discussione generale per la finanziaria 1997); manca totalmente il servizio pediatrico a domicilio; c’è un’assenza della reperibilità pediatrica sulle ventiquattro ore; è stato soppresso un servizio pediatrico ambulatoriale nel Comune di Campitello ed infine - ma potrei continuare - tutti i bambini portatori di patologie e non, devono essere visitati presso gli ambulatori.

Questo per dire che le realtà periferiche sono sempre oggetto di attacchi quando mancano i finanziamenti e patiscono delle difficoltà che in altre zone del Trentino non ci sono. Questi discorsi che io faccio sono validi per tutte le realtà periferiche, come dicevo: per la Val di Sole, per la Val di Rabbi, per la Val Rendena, per il Primiero, per il Tesino. La periferia, a mio giudizio, e concludo su questo concetto, non può essere messa sull’altare dei sacrifici per favorire sprechi e disservizi del centro, e non solo del centro, del cittadino o del Moloc pubblico, del grande complesso pubblico.

Dopo questa premessa vorrei passare proprio al tema che andiamo a trattare in quest’aula: il tema della lingua e cultura ladina per la scuola dell’obbligo. Su questo argomento io vorrei ricordare le norme che esistono attualmente, e sono già state ricordate parzialmente. L’articolo 3 della Costituzione: viene enunciato che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che creano queste disparità. Poi c’è l’articolo 6 della Costituzione, già ricordato, in cui possiamo leggere che "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". C’è l’articolo 102 dello Statuto di autonomia che prevede: "Nelle scuole dei Comuni della Provincia di Trento, ove è parlato il ladino, è garantito l’insegnamento della lingua e della cultura ladina". Ultimamente è arrivato anche l’articolo 2 del decreto legislativo numero 592, però di quello parleremo dopo.

Allora io dico: per quanto riguarda l’articolo 3 e l’articolo 6 della Costituzione e per quanto riguarda l’articolo 102 dello Statuto, sono d’accordo nel senso che è importante portare avanti strategie politiche che vanno a risolvere i problemi evidenziati nelle norme.

All’Assessore vorrei formulare alcune domande, dopo aver letto un passo della premessa dalla parte 1 all’allegato a). Nel secondo comma noi leggiamo che la lingua ladina viene aggiunta alle altre lingue già insegnate nella scuola dell’obbligo in tutta la Provincia di Trento, per non discriminare gli alunni della Val di Fassa sia in termini di mobilità, sia verso la pluralità culturale del mondo moderno e dell’Unione Europea. Se questo vale come riconoscimento della lingua ladina per portarla al rango delle altre lingue, va benissimo. Ma se è un escamotage per imporre tale lingua in tutte le scuole della Provincia autonoma di Trento, ho serie perplessità nell’approvare il provvedimento legislativo.

Dico subito che il mio voto sarà a favore, però spiego anche il perché del voto a favore, anche dopo aver sollevato i problemi e le contraddizioni che possono nascere. Perplesso sono anche per quanto recita l’articolo 2 del decreto legislativo numero 592 del 1993, che ho richiamato prima, ove leggiamo: "Quanto alle località ladine, nella scuola dell’obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio". Una riflessione che voglio proporre all’aula è questa: quando si obbliga qualcuno, non c’è più libertà. Rendere obbligatoria una materia specifica - ed andremo a discutere dell’obbligatorietà del tedesco a scuola, ma lo stesso discorso varrebbe per l’inglese - è a mio giudizio anticostituzionale. Permettere di scegliere è meglio: vuol dire libertà.

Attualmente noi notiamo una cosa: si sta verificando il fatto che molti si scoprono ladini, per esempio alcuni cittadini della Val di Non e di altre zone del Trentino. Per queste persone ci può essere l’idea di trarre un vantaggio dal dichiararsi ladini, come gli italiani, o certi italiani, in Alto Adige che si dichiarano tedeschi. Non dobbiamo dimenticare che la Val di Non, la Val di Sole, la Val di Cembra, la Val di Fiemme e la Val di Fassa, tutte erano valli ladine una volta e a mio giudizio occorre andare ad analizzare un po’, fare una brevissima analisi storica della questione ladina.

Il 1985 è stato celebrato dalle popolazioni reto-romanze della Svizzera e dai ladini dolomitici come "giubileo ladino". Nel 1985 ricorrevano duemila anni da quando le legioni romane di Tiberio e Druso, nel 15 A.C., assoggettarono i territori delle Alpi al dominio di Roma: un territorio, noi vediamo, esteso dal lago di Costanza al Danubio, dalla Svizzera al Friuli. Dall’unione tra la cultura romana con le altre culture locali, i cosiddetti reti, che erano un agglomerato di tribù molto differenziate tra loro, nascerà successivamente l’entità linguistica ladina e reto-romanza. Passa il tempo, passano i secoli e si formano delle comunità territoriali: i reto-romanci nel Canton dei Grigioni in Svizzera, circa cinquantunomila elementi; i friulani, che è una minoranza su base maggioritaria all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, pari a circa seicentomila cittadini ed i ladini dolomitici, che si dipartono dal gruppo del Sella, pari a trentamila abitanti. La comunità di Fassa comprende seimilaseicento ladini circa, però poi vediamo con il censimento effettivamente quanti sono: la comunità di Belluno cinquemiladuecento, l’Alto Adige diciottomila. Esistono tre componenti: si differenziano, ma hanno tutti una matrice comune.

Se noi andiamo a vedere la tutela delle minoranze, noi troviamo che nel 1800 si hanno le prime tutele delle minoranze a livello costituzionale: in Belgio nel 1831; in Austria ed Ungheria nel 1867; in Svizzera nel 1874. Vediamo anche che questi Stati, diciamo quello che rimane degli Stati di quel tempo, sono tutti Stati federali o confederali: questo per far fronte alle spinte disgregatrici degli Stati plurinazionali.

Entro in un concetto dicendo che il federalismo unisce - è un collante delle diversità - e contesto Gasperotti quando asserisce che il federalismo è sinonimo di rottura. E’ chiaro che dobbiamo andare ad analizzare quale tipo di federalismo noi vogliamo. Per esempio in Svizzera, dove abbiamo un sistema confederale con un forte decentramento, abbiamo l’autonomia favorita ed anche l’autogoverno. In Svizzera, nel 1938, il romancio viene elevato a lingua nazionale accanto a francese, tedesco ed italiano.

Nello stesso periodo in Italia noi abbiamo l’italianizzazione dell’Alto Adige, nel 1923 l’istituzione della Provincia di Trento, nel 1927 la Provincia di Bolzano insieme ad altre diciassette nuove Province. La conseguenza di queste operazioni è stata quella della spaccatura del popolo ladino su tre Province.

Quali erano gli scopi di queste operazioni? L’annientamento del gruppo etnico tedesco, la snazionalizzazione e lo smembramento del popolo ladino e poi...

(...)

DELLADIO: Successivamente le opzioni del 1939 completarono questa logica centrista e statalista.

Sicuramente abbiamo avuto l’accordo De Gasperi-Gruber ed in quel documento non abbiamo avuto nessuna menzione dei ladini: abbiamo solamente un richiamo dei vicini comuni bilingui.

Abbiamo visto poi la nascita del primo Statuto di autonomia nel 1948 con l’ente Regione più forte, dove nell’articolo 87 troviamo che era garantito l’insegnamento del ladino nelle scuole elementari laddove era parlato. In Provincia di Trento è stato fatto tardi e riduttivamente. Nessuna norma prevedeva la riunificazione dei gruppi ladini, confermando la spartizione operata a suo tempo dal legislatore regime fascista.

Nel 1959 abbiamo visto la crisi per l’uscita dalla Giunta regionale della SVP con l’istituzione della Commissione dei diciannove; nel 1969 abbiamo visto la nascita del pacchetto di centotrentasette norme che tutelavano i tedeschi ed in maniera minore i ladini; finché, nel 1972, abbiamo visto la revisione dello Statuto di autonomia dove è stato conferito più potere alle Province e meno alla Regione.

Fino adesso si ha solo l’erezione dell’Istituto Culturale Ladino di Fassa del 1976 e l’istituzione del comprensorio ladino. L’unico aspetto unitario è il turismo e a questo punto è importante riportare un’indagine fatta dal sociologo Diego Cason, in cui si deduce che nel corso del 1900 le comunità ladine hanno subito una trasformazione rapidissima, radicale ed irreversibile, a livello di costumi, di economia e di cultura. In questa analisi troviamo che l’andamento demografico è in calo a Cortina, Colle, Livinallongo, ma in crescita tra i ladini di Trento e Bolzano (Gardena, Badia e Fassa).

Un altro aspetto importante è che le attività agricole sono andate perdendo importanza ovunque, ma non secondo percentuali uniformi. Quaranta anni fa vi trovavano lavoro il 40 per cento dei residenti: ora a Cortina ed in Val Gardena interessano il 2 per cento della popolazione; a Livinallongo e Colle Santa Lucia i numeri salgono fino al 4 o 5 per cento; in Val Badia fino all’11 per cento; a Marebbe fino al 18 per cento. Il resto è industria - tra il 20 ed il 30 per cento - e soprattutto servizi ricettivi e turistici. Le piste sciistiche di discesa e di fondo si sono moltiplicate fino a duecentosettantatré chilometri in Val Gardena, duecentosettanta in Val Boite e Cortina, centosettanta in Val Badia.

Un altro aspetto importante: le seconde case, abitazioni per vacanze, sono arrivate alle tremilacinquecento e più di Cortina, alle duemilatrecento della Val di Fassa, alle settecentocinquantasette della Val Gardena. Poi gli alberghi: trecentoundici in Val Gardena, in Val Badia, trecentoquattordici in Val di Fassa, sessantotto a Cortina e questi dettagli evidenziano che ci troviamo di fronte ad aree benestanti, con redditi superiori alla media.

Questa economia, che una volta era silvo-pastorale, si è trasformata in turistica, però con problemi di impatto ambientale ed anche sociale. Abbiamo visto che ci sono più soldi, minore istruzione, più problemi legati al disagio.

Un altro concetto importante è quello che i movimenti politici di riunificazione dei ladini dolomitici sono sempre stati spaccati dai partiti tradizionali. La questione ladina è stata relegata esclusivamente ad un ruolo folcloristico. Allo stato attuale i partiti tradizionali, in Provincia autonoma di Trento, di Bolzano e a Roma, negli ultimi quarantacinque anni non hanno mai dato una risposta alle reiterate richieste di riunificazione. Hanno prodotto sì disegni di legge, però non sono mai arrivati all’approvazione, pertanto è stata confermata la spartizione operata a suo tempo dal legislatore fascista.

Basti vedere che prima delle elezioni del 1993, l’ho ricordato prima, proprio all’ultimo momento è stata approvata una norma di attuazione che prevede l’uso della lingua ladina negli uffici pubblici e nelle adunanze consiliari: non è prevista la rappresentanza in Consiglio provinciale. A tal riguardo noi sappiamo che c’è, in Consiglio regionale, un disegno di legge che prevede questo, però dovrà passare l’esame del Consiglio regionale e poi essere di nuovo sottoposto all’attenzione del Parlamento. In doppia lettura, perché è una legge di revisione dello Statuto di autonomia.

Il decreto legislativo 592 del 1993 riguarda diverse materie, cioè l’uso della lingua ladina nelle pubbliche amministrazioni, l’insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola, nonché le modalità di reclutamento del personale direttivo e docente, accesso al pubblico impiego presso le amministrazioni site nelle località ladine, disciplina del censimento generale della popolazione ed infine individuazione dei Comuni di ladini di Trento.

Ho dimenticato un passaggio, che secondo me è importante: ricordare all’aula, a chi ci ascolta, quando evidenziavo la vasta area della Ladinia che si estendeva dal lago di Costanza al Friuli Venezia Giulia. Al tempo delle invasioni barbariche, noi abbiamo visto che gli alemanni e i bavari scesero verso sud e gli slavi avanzarono da est. La popolazione ladina venne in parte assimilata dagli invasori e la continuità tra i ladini delle Dolomiti e l’area reto-romanza d’occidente venne interrotta. Non solo. Successivamente, nel XV secolo, la Repubblica di Venezia conquistò il Friuli ed il Cadore. Fin da allora un cuneo linguistico Veneto penetrò sempre più nella valle del Piave, verso nord, separando i ladini delle Dolomiti da quelli del Friuli. E’ per questo che noi riscontriamo le varie comunità nella Svizzera, nel Trentino, nel Veneto e nel Friuli.

Anche per le comunità ladine del Veneto, e precisamente per l’area linguistica ladina in Provincia di Belluno, che si identifica nei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo, del Col di Lana, e Colle Santa Lucia, sono state presentate in Parlamento, negli anni scorsi, proposte di legge di tutela intese ad uniformare i provvedimenti di salvaguardia linguistica su tutta l’area dolomitica ladina.

L’area linguistica ladina della Provincia di Belluno è più ampia di quella identificata nei tre Comuni menzionati poc’anzi e sfuma gradualmente verso il Veneto. La parlata locale è inconfondibilmente ladina e se noi analizziamo un po’ di storia di queste zone, riscontriamo che le popolazioni hanno condiviso fino al 1918 le stesse sorti delle comunità ladine della Provincia di Bolzano e di Trento. Solo dopo la prima guerra mondiale, la grande guerra, il gruppo ladino e dolomitico fu smembrato su tre Province: Bolzano, Trento e Belluno, seguendo criteri geografici.

Ho ricordato prima il censimento previsto dal decreto legislativo del 1993: un censimento fatto da poco e pubblicato nel novembre del 1996 dalla Provincia autonoma di Trento dal servizio statistica. Da questa analisi possiamo estrapolare alcuni concetti, alcuni dati. E’ importante ricordare che il decreto legislativo del 16 dicembre del 1993, numero 592, in tema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina nella Provincia di Trento, ha previsto la verifica e la consistenza, all’interno della localizzazione territoriale della Val di Fassa, degli appartenenti alla popolazione di lingua ladina residenti.

Analizzando i dati a livello comunale si nota come il sentimento di appartenenza, prima richiamato dal collega Fedel, alla popolazione di lingua ladina sia ovunque elevato ed oscilli tra il minimo registrato nel Comune di Moena, 80,9 per cento, ad un massimo nel Comune di Pozza di Fassa pari al 92,9 per cento. Se noi andiamo ad analizzare i dati del comprensorio, vediamo che su 8726 residenti, quando è stato fatto il censimento, noi abbiamo una media di appartenenza pari all’87,1 per cento.

A tale riguardo noi dobbiamo tener conto anche di un disegno di legge di iniziativa popolare, precisamente il numero 103 dal titolo "Norme per il riconoscimento ed il rilevamento e valorizzazione delle popolazioni di lingua minoritaria della Provincia di Trento", che prevede tra l’altro il riconoscimento delle minoranze mocheno-cimbre tuttora prive di solide fonti normative di tutela.

All’articolo 4 di questo disegno di legge noi vediamo che si prevede il rilevamento della consistenza numerica e della dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all’articolo 2, cioè ladini e mocheno-cimbri, su tutto il territorio provinciale. Questo disegno di legge va ad integrare le norme di attuazione attinenti il censimento, non solo per i ladini, ma anche per le minoranze germanofone, un disegno di legge provinciale che probabilmente non troverà, a mio avviso, il visto governativo.

Si prevede anche che presso la Presidenza della Giunta provinciale si istituisca il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali. A tale riguardo voglio ricordare a quest’aula, al Presidente, che già a suo tempo, il 13 marzo del 1996, avevo presentato un’interrogazione dal titolo: "Minoranze: a quando l’ufficio di coordinamento provinciale?". In tale interrogazione evidenziavo alcuni concetti: ne voglio leggere un passo. Il Mahatma, e mi riferisco a Ghandi, il padre dell’India moderna, ma soprattutto il profeta della non violenza, colui che ha costruito una filosofia di lotta basandosi esclusivamente sulla resistenza passiva all’ingiustizia, ha detto: "La civiltà di un Paese va giudicata in base al trattamento di cui sono fatte oggetto le sue minoranze".

Il problema delle minoranze etniche, dicevo e condivido, è ancora oggetto di strumentalizzazione a fini autonomistici da parte di numerosi partiti politici. Se noi andiamo a vedere le dichiarazioni programmatiche del PATT e di altri partiti troviamo che le minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra dovranno trovare un preciso punto di riferimento per tutte le loro problematiche in un apposito ufficio, costituito presso la Presidenza della Giunta provinciale.

A quel tempo dicevo, e probabilmente posso dirlo anche adesso: "Si parla bene e si razzola male", perché l’ufficio è partito ma in maniera molto lenta. Non so quanti incontri abbia fatto il rappresentante o il preposto in questo ufficio con le varie comunità linguistiche presenti sul territorio provinciale. Perché l’ufficio è rimasto...

(...)

DELLADIO: Io spiego anche perché: l’ufficio è rimasto inattivo per molto tempo e l’ufficio è partito da pochissimo tempo.

Dicevo nell’interrogazione che pochi mesi fa...

(...)

DELLADIO: Sono stati festeggiati i venti anni di attività dell’Istituto Culturale Ladino che riveste un ruolo centrale sia per la sua funzione di raccolta, ordinamento e studio della lingua e della memoria storica - in ambito economico, nel folclore, dei costumi, della ritualità e della mitologia della gente ladina - che come centro propulsore di collaborazione con altre realtà ladine del Friuli e dei Grigioni, così come con le altre minoranze etnico linguistiche europee.

Notevoli sforzi sono stati rivolti alla creazione del servizio di pianificazione ed elaborazione linguistica, SPELL, un codice scritto unitario, finanziato dalla Commissione delle comunità europee, dalle Province, dalla Regione Trentino Alto Adige e da alcuni Comuni, che prevede un coordinamento linguistico con un’unica banca dati ed una grammatica standard, al fine di superare la frammentazione degli idiomi locali e la suddivisione territoriale della minoranza.

Dicevo a quel tempo che non è mai partita stabilmente la struttura di coordinamento per l’intero arco delle minoranze linguistiche presenti sul territorio provinciale, che supporta, o dovrebbe supportare, oltre ai ladini anche i mocheni ed i cimbri: un ufficio già richiesto nel lontano 1988. Solo alla fine di giugno 1996, e qua rispondo al collega Fedel, è stato designato un funzionario provinciale appositamente incaricato, con il compito di raccordo e coordinamento delle varie iniziative e problematiche che interessano le minoranze in Provincia autonoma di Trento: meglio tardi che mai.

A mio avviso ogni cultura minoritaria è depositaria di un patrimonio che arricchisce l’intera collettività. Approfitto di questo argomento per dire che sarebbe opportuno contattare, in maniera veloce, le varie minoranze ed accelerare questi processi di tutela.

Ritorno alla traccia iniziale, facendo riferimento al comma 2 che ho evidenziato nella relazione. Io chiedo all’assessore Passerini, o anche all’ex assessore Panizza, cosa si intende con quella frase dove si dice che la lingua ladina "viene aggiunta alle altre lingue già insegnate nella scuola dell’obbligo in tutta la Provincia di Trento per non discriminare gli alunni della Val di Fassa sia in termini di mobilità, sia verso la pluralità culturale del mondo moderno e dell’Unione Europea".

Esistono delle regole, le abbiamo ricordate prima, che occorre rispettare ed applicare: in particolare l’articolo 102 dello Statuto. Occorre riconoscere a chi si sente ladino di potersi dichiarare ed identificare non solo in Val di Fassa, ma in tutto il Trentino. Però, e qui è il problema che io voglio evidenziare all’aula ed all’Assessore competente, bisogna tutelare anche quelle persone che di ladino non vogliono sentirne parlare.

Per esempio noi abbiamo i ladini in Alto Adige che non vogliono parlare il tedesco e così abbiamo gli italiani in Provincia di Trento, precisamente nei Comuni ladini, che non vogliono magari parlare il ladino. A mio giudizio occorre permettere ai giovani che sono figli di genitori che risiedono temporaneamente in valle, oppure ai giovani fassani residenti che non vogliono, per diversi motivi, seguire le lezioni di lingua ladina, di poter sviluppare un’altra materia al posto del ladino.

La lingua ladina non deve essere un obbligo a cui devono sottostare tutti gli studenti! Teniamo presente che c’è un’alta percentuale di abitanti che si riconosce nell’essere ladino, però molti non vogliono l’obbligatorietà della lingua ladina a scuola. Non tutti i fassani spingono per il ladino obbligatorio.

Teniamo conto anche della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, ricordata nella premessa alla legge, ove si afferma che tra gli obiettivi per il mantenimento delle lingue regionali e minoritarie si devono mettere a disposizione forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio ai cittadini che abitano nell’area ove la lingua minoritaria è praticata, per apprenderla qualora lo desiderino. Questo lo troviamo nella relazione al disegno di legge. Non deve essere obbligatoria, deve essere su base volontaria. Un concetto esposto in maniera esplicita nell’articolo 102 dello Statuto di autonomia, laddove si assicura l’insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole dei Comuni della Provincia autonoma di Trento, ove è parlato il ladino.

Gli allegati, e mi riferisco al disegno di legge, all’unico articolo di questo disegno di legge sono molto vincolanti: per delle modifiche occorre passare l’esame dell’aula consiliare. Era meglio delegare ad un provvedimento amministrativo l’attuazione della legge, anche se esiste un vincolo, dettato dall’articolo 7, comma 2, del DPR 405 del 1988, ove si indica che la Provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge. Sono norme superiori che ci obbligano a fare questo: però io voglio evidenziare il problema.

Concludendo, io dico che pur con tutte le osservazioni che ho fatto, io approverò questa legge, anche perché è voluta dai rappresentanti della maggioranza dei fassani. Non posso però non evidenziare un timore: gli abitanti della Val di Fassa corrono rischio di una chiusura verso l’esterno. Molti sono aperti solo verso l’Alto Adige, al quale guardano con nostalgia o con voglia di annessione e non considerano il fatto che già il turismo è internazionale.

Spetta, a mio avviso, agli stessi ladini, alle istituzioni, in primis al comprensorio, o a quello che sostituirà il comprensorio, comunità montane, assemblee o quant’altro, gestire al meglio queste grandi possibilità che possono innalzare la comunità ladina verso un’effettiva parificazione con i ladini dell’Alto Adige. Allo stesso tempo, però, se non verranno applicate con intelligenza e lungimiranza, queste possibilità possono compromettere la già precaria situazione esistente.

Concludo veramente dicendo che manca una politica globale in tema di minoranze, manca una legge quadro nazionale di tutela delle minoranze. Sappiamo che esistono numerosi disegni di legge, che è stata predisposta un’aggregazione dei disegni di legge, che è passata all’esame della Commissione del Senato, però non so se arriveremo a vedere questo atto legislativo.

Ritengo comunque che il patto federativo, tacito, esplicito, tra le tre minoranze - ladina, mochena e cimbra - abbia prodotto dei risultati: una sensibilizzazione sul tema minoranze, concretizzata con numerosi disegni di legge nazionali, provinciali e regionali. Occorre una maturazione nella gente e nelle istituzioni che consideri la tematica "minoranze etniche" non un problema, ma una ricchezza culturale alla quale attingere per costruire un futuro di convivenza, di pace e di prosperità.

Qui ho concluso e vi ringrazio dell’attenzione.

 

Proposta di mozione numero 213, sulla costituzione di una riserva provinciale delle quote latte, a firma del consigliere Delladio.

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi colleghi, non pensavo di fare così tanti interventi oggi, comunque vediamo di affrontare anche questo problema, che è molto importante per l’economia agricola del nostro Trentino. (...) Grazie della vicinanza, collega Taverna. Io ho venti minuti, se non sbaglio, signor Presidente, per illustrare la mozione. Io la leggerei.

(...)

DELLADIO: No, preferisco leggerla perché ci sono dei passi tecnici. Prima di leggere questa mozione, intitolata "Quote latte Italia autolesionista provincia immobilista", vorrei fare delle considerazioni.

La prima è quella di evidenziare la data: 11 ottobre 1995. Sono già passati un anno e tre mesi dopo la presentazione di questo documento. Pertanto molte cose, molti accadimenti sono avvenuti.

E’ un problema, quello delle quote latte, molto grave per la nostra economia agricola, e non solo per la nostra economia ma anche per l’Italia.

La mozione inizia con un’affermazione e con una domanda, "Italia autolesionista", e vediamo nei primi passi della mozione il perché. "Provincia immobilista?", è un punto di domanda, vediamo se, effettivamente, la Provincia è stata alla finestra a guardare o se ha operato.

(...)

DELLADIO: Sì, adesso passo alla lettura, c’è una piccola breve premessa.

(...)

DELLADIO: Va bene, allora passo alla lettura.

Premesso che:

- il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato in data 31 marzo 1994 il regolamento n.° 856/84 che:

- modifica il precedente n.° 804/68 in tema di "organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

- instaura, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia;

- considera "che in Italia la raccolta della produzione lattiera 1981 è stata la più scarsa degli ultimi dieci anni e che in questo Paese la media per vacca è inferiore alla media comunitaria e... che occorre fare riferimento l quantitativo consegnato nel 1983 (!!);

- negli anni ‘80 l’allora Ministro per l’Agricoltura si presentò alle riunioni europee per la definizione delle "quote latte" con dati ISTAT sbagliati di circa il 40 per cento rispetto all’effettiva produzione lattiera italiana;

- il Consiglio e la Commissione delle Comunità Europee hanno adottato nelle date 28 dicembre 1992 e 9 marzo 1993 i regolamenti n.° 3950/92 e 536/93 in tema di "prelievo supplementare" nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- i regolamenti sopraccitati unitamente alla Legge n.° 468 del 26 novembre 1992 col relativo regolamento di attuazione introducevano, nel settore del latte, un regime di "prelievo supplementare" volto a ridurre sia lo squilibrio fra offerta e domanda di latte, sia le eccedenze strutturali. L’operazione si era resa necessaria per il conseguimento di un miglior equilibrio del mercato. Ogni Stato membro aveva fissato un quantitativo globale garantito, denominato "quote latte", che non poteva essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette;

- per l’Italia tale limite di garanzia era ripartito a livello regionale e indicava il valore massimo che i produttori italiani che i produttori italiani, e rispettivamente i produttori regionali, potevano conferire;

- l’eccedenza dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comportava il pagamento di una penale a carico dei produttori che avevano contribuito al superamento dei limiti assegnati;

- per la gestione del regime era stata prevista una perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali all’interno del territorio dello Stato membro;

- la normativa prevedeva, per contenere la produzione entro i limiti imposti a livello europeo, l’erogazione di un indennizzo per l’abbandono volontario parziale o totale dell’attività. Il contributo era pari a Lit. 55.000 per quintale di latte prodotto negli anni 1988/1989;

- in Trentino oltre 700 allevatori di bovini da latte hanno abbandonato l’attività dal 1988 al 1993, anche a seguito della generale crisi della zootecnia;

- l’Art. 8 della Legga 26 novembre 1992, n. 468 recita:

1. "Le funzioni di controllo relative all’applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l’accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l’esame della contabilità e della documentazione commerciale."

- L’Art. 10 della poc’anzi richiamata legge 468 prevede:

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, fatte salve le sue diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l’azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell’azienda da cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano all’interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l’acquisizione o con l’affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e all’A.I.M.A.

5. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

6. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all’A.I.M.A. per l’aggiornamento del bollettino di cui all’art. 4 ed alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione fa efficacia a partire dal periodo successivo alla cessione del bollettino recante l’aggiornamento (2/a).

7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne da comunicazione, indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.

8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell’articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.

9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell’associazione.

10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire una apposita riserva per l’attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

11. la riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le provincie autonome di Trento di Bolzano, che provvedono all’attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazione professionali a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporta un mutamento del conduttore dell’azienda deve essere comunicato all’A.I.M.A., la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell’articolo 4.

13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto una gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall’azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.

14. alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successiva modificazioni, integrazioni e codificazioni.

- L’art. 26 del regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1992 n.° 468 prevede "Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 10 della legge n. 468/1992 la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l’istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative.";

- la Giunta Provinciale di Bolzano con propria deliberazione n.° 6281 del 24 ottobre 1994, modificata con delibera n.° 4891 del 19 settembre 1995, ha ottemperato a quanto previsto dalla Legge 26 novembre 1992 n.° 468, art. 10, comma 11 e del relativo regolamento di esecuzione in tema di assegnazione delle quote latte dalla riserva provinciale;

- la succitata delibera così modificata riporta: "Criteri per l’assegnazione di quote latte dalla riserva provinciale:

1. La riserva provinciale, in base all’art. 10, commi 10 e 11, della legge 26 novembre 1992, n. 468 è gestita dalla commissione di controllo per la gestione di quote latte, nominata con deliberazione della Giunta provinciale in data 8 novembre 1993,n.6974, registrata alla Corte dei Conti il 10 dicembre 1993, reg. n. 18, fgl. n. 106. A questa commissione è stata affidata l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli secondo la legge 26 novembre 1992, n. 468, art. 8. In particolare è di sua competenza l’istituzione della graduatoria delle aziende che hanno fatto domanda di assegnazione di una quota.

La disponibilità delle quote della riserva è stabilita con la delibera della commissione.

2. Le domande di assegnazione di una quota dalla riserva provinciale devono essere inoltrate alla commissione di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre la commissione invia all’E.I.M.A. la lista dei nuovi titolari e i quantitativi delle quote assegnate.

3. L’assegnazione delle quote dalla riserva provinciale avviene secondo una graduatoria, che è realizzata sulla base delle domande presentate entro il termine prestabilito. Precedenza hanno le aziende in espansione, in via di cambiamento, senza quote latte.

4. La graduatoria viene realizzata secondo i seguenti criteri:

a. Aziende senza quote latte

1. Giovani agricoltori, che al momento della domanda hanno un’età compresa fra i 18 e i 40 anni e conducono l’azienda;

2. Aziende con piano di miglioramento aziendale in base al Reg. CEE 2328/91;

3. Aziende in zone montane come nella direttiva 75/268/CEE.

b. Aziende con quote latte

1. Giovani agricoltori, che al momento della domanda hanno un’età compresa fra i 18 e i 40 anni e conducono l’azienda;

2. Aziende con piano di miglioramento aziendale in base al Reg. CEE 2328/91;

3. Aziende in zone montane come nella direttiva 75/268/CEE.

5. Per i quantitativi assegnati alle aziende in graduatoria valgono i seguenti criteri:

* Superficie foraggiera (Proprietà - affitto)

* Vacche da latte presenti in azienda

* Poste esistenti o un progetto approvato per la costruzione di una stalla

Per le vacche da latte presenti in azienda o le poste (già esistenti o in progetto) sono assegnati al massimo 8.000 kg di latte per ciascuna vacca.

Per l’entità delle quote aggiuntive assegnate alle aziende in graduatoria sono validi i criteri del precedente paragrafo. All’assegnazione delle quote aggiuntive il limite di 8.000 kg/vacca o posta, tuttavia può essere superato fino ad un livello che corrisponde alla consegna maggiore degli ultimi tre anni.

Il totale delle quote assegnate dalla riserva può arrivare fino ad un massimo di 16.000 kg/ha di superficie foraggiera.

6. Le quote dalla riserva provinciale vengono assegnate ai produttori con riserva. Se l’azienda non adempie alle prescrizioni per l’assegnazione entro 2 campagne o non consegna in questo tempo almeno il 75 per cento delle quote, la quota può essere tutta o in parte riassorbita nella riserva provinciale.

Nel caso in cui la somma delle quote latte richieste supera la riserva provinciale disponibile, l’assegnazione avviene secondo i seguenti criteri:

la graduatoria di cui all’art. 4 si applica nel modo che dapprima vengono considerati pienamente i richiedenti di cui al punto a) e la rimanente parte della riserva provinciale viene distribuita fra i richiedenti di cui al punto b).

Nel caso in cui la riserva provinciale non basta a soddisfare tutti i richiedenti di cui al punto a), si applica una riduzione percentuale delle quote richieste. La percentuale da usare per la riduzione dev’essere calcolata in modo che la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla riserva provinciale. Questa riduzione si applica uniformemente su tutti i richiedenti di cui al punto a), indipendentemente dai sottopunti 1, 2 e 3.

La rimanente parte della riserva provinciale, dopo la piena considerazione dei richiedenti di cui al punto a), viene assegnata per ordine ai richiedenti di cui ai sottopunti b1, b2 e b3 in modo tale da considerare la prossima categoria appena dopo la piena soddisfazione di quella precedente.

Giunti alla categoria in cui la rimanente riserva provinciale non basta a considerare tutte le richieste si procede alla riduzione delle quote richieste in modo proporzionale alle quote B in possesso dei richiedenti affinché la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla rimanente riserva provinciale.

Se la riduzione ottenuta in questo modo non è sufficiente a ridurre le quote al livello della rimanente riserva provinciale, queste vengono sottoposte uniformemente ad una ulteriore riduzione percentuale. La percentuale da usare per questa riduzione dev’essere calcolata in modo che la somma delle quote richieste ridotte corrisponda alla rimanente riserva provinciale.

Chi entro 5 periodi antecedenti all’atto di domanda ha cessato a pagamento totalmente o parzialmente la sua quota viene preso in considerazione solamente dopo la soddisfazione di tutti gli altri richiedenti.

Questo vale anche per i richiedenti che per motivi di disposizioni contrattuali tra vivi o per successione risultano come nuovi titolari di quota.

La parte rimanente della riserva provinciale dopo la piena considerazione di tutte le richieste confluisce nelle riserva nazionale.

L’Assessorato all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige svolge tramite funzionari incaricati opportuni controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni esposte nelle richieste nonché l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della direttiva.

Presso i richiedenti dalla cui richiesta risulta che al momento all’atto della domanda avevano in progetto la costruzione di ulteriori poste per vacche da latte dev’essere verificata entro il secondo o terzo periodo dall’atto della domanda mediante un controllo in azienda l’effettiva realizzazione del progetto.

Questo controllo è obbligatorio soltanto qualora il numero delle poste in progetto è ininfluente per quanto riguarda i limiti di cui all’articolo 5 comma 2 della direttiva.

Le dichiarazioni dei richiedenti vengono verificate possibilmente all’atto della domanda in base ai documenti prodotti indicando sulla richiesta il fatto di aver effettuato questo controllo. Qualora non sia possibile effettuare il controllo, sono da verificare in altro modo idoneo le dichiarazioni determinanti per l’assegnazione della quota. In questo caso sono da utilizzare prioritariamente dati già disponibili (per esempio scheda masi). In caso di dubbio nel parere dell’organo di controllo competente possono essere effettuati controlli presso l’azienda.

Per qualsiasi controllo effettuato ad eccezione di quello all’atto della domanda ai sensi del comma precedente, c’è da redigere un verbale dal funzionario incaricato.

7. Le quote assegnate alla riserva non possono essere né affittate né vendute per cinque anni."

- la normativa nazionale, applicata senza differenziazioni anche in Provincia di Trento, prevede che:

- fra soci dello stesso caseificio:

la vendita o l’affitto della quota deve risultare da scrittura privata con firme autenticate dal notaio e spedita per raccomandata entro 15 giorni dalla data del contratto con allegata una lettera di comunicazione all’E.I.M.A. in Roma, alla Provincia autonoma di Trento e al CONCAST;

- fra socio di caseificio e un produttore esterno non socio: la vendita o l’affitto è subordinata alla spedizione di una raccomandata indirizzata al Presidente della cooperativa e al Presidente del Trentingrana-CONCAST, indicando il prezzo pattuito con il produttore non socio. Tale comunicazione deve essere esposta come avviso per i soci del caseificio per trenta giorni, scaduti i quali il venditore può cedere la propria quota al prezzo pattuito al produttore non socio. Se un produttore della stessa cooperativa è interessato all’acquisto deve, durante questi trenta giorni, informare il Presidente del caseificio mediante telegramma che intende avvalersi del diritto di prelazione e nel caso il suo telegramma risulti il primo in ordine temporale, può comperare la quota al prezzo fissato dal venditore;

- sono circa 70 gli allevatori che figurano nel bollettino delle quote latte valido per il periodo 1995/1996 e che lo scorso anno non risultano tra i conferenti latte al caseificio di appartenenza. Si tratta di allevatori che hanno smesso l’attività per una quota corrispondente di produzione assegnata pari a 13 mila quintali di latte. Se entro il 30 novembre queste quote non passeranno ad altri allevatori tramite vendita o affitto a pagamento rischiano di essere convogliate nel "bacino" nazionale favorendo di fatto le regioni di pianura e danneggiando seriamente le regioni e i produttori delle zone di montagna;

- quattro proposte di Legge per riformare la Legge n. 468/1992 sulle quote latte sono state presentate in Parlamento e riunificate in una sola che sarà discussa in Commissione al Senato;

- a livello parlamentare si vuole modificare l’Art. 10 della Legga n. 468 prevedendo la cessione delle quote latte all’E.I.M.A. (Ente, già Azienda, di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo). Così facendo si avrebbero ripercussioni gravi sul sistema agricolo montano, che verrebbe abbandonato ancor più facilmente dagli allevatori, contribuendo ad aggravare il delicato equilibrio uomo-natura nel contesto dell’agricoltura di montagna;

- la Camera di Commercio di Brescia ha predisposto la Borsa delle quote latte: un mercato telematico per vendere e acquistare le quote a un prezzo costruito su domanda e offerta. In tale mercato potranno operare tutti coloro che sono iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli.

si impegna la Giunta provinciale

- Ad attivarsi presso tutte le Sedi istituzionali competenti al fine di costituire, entro brevissimo tempo, anche nella Provincia autonoma di Trento, una riserva provinciale delle quote latte gestita dalla provincia in completa autonomia e ad operarsi affinché le zone di montagna siano esonerate dagli obblighi, previsti a livello statale, di conferire le quote all’E.I.M.A.

Ho concluso la lettura, signor Presidente, se posso...

(...)

DELLADIO: Evidenziavo la data di presentazione di questa mozione, 11 ottobre 1995. E’ già passato un anno e tre mesi, e molte cose sono successe sia a livello nazionale che a livello provinciale. Questo è un problema molto grave per la nostra economia agricola, quello delle quote latte. Abbiamo visto che l’Italia è stata autolesionista negli anni ottanta, quando l’allora ministro è andato in Europa con i dati sbagliati e ha creato un grossissimo problema per l’assegnazione e per la produzione di latte in Italia negli anni seguenti.

Io vorrei partire evidenziando una notizia che ho riportato in fondo alla mozione, quella relativa alla Camera di Commercio di Brescia che ha predisposto la BORSA delle quote latte. Ebbene, la Camera di Commercio di Brescia ha dato vita ad un’azienda speciale, che si chiama Probrixia, con il compito di promuovere e gestire ogni iniziativa tendente a favorire l’incontro tra domanda ed offerta ed avviare attività intese a favorire la contrattazione dei diritti relativi alle quote latte.

Questa è una iniziativa, a mio avviso, importante e di cui tenere conto. A questa delibera della Camera di Commercio ha fatto seguito un regolamento della Borsa quote latte di Brescia, allegato alle deliberazioni della stessa Camera di Commercio. In questo regolamento noi troviamo alcuni spunti di riflessione. Esiste una contrattazione, anche in via telematica, presso la Borsa quote latte, dove vengono effettuati la compravendita e l’affitto delle quote latte, diciamo. Esiste un comitato di vigilanza, con un presidente, che è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio ed è composto di otto membri e vigila sul regolare andamento del mercato ed il rispetto dei regolamenti. Esistono operatori principali ed operatori accreditati nel funzionamento del mercato. Sono operatori principali le Associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali in agricoltura; sono operatori accreditati i titolari, soci o i legali rappresentanti di imprese ed aziende agricole, quali risultano dall’iscrizione all’Albo degli imprenditori agricoli.

Esistono delle negoziazioni, aventi per oggetto l’affitto di quote latte; avvengono a trattativa privata e per incontro diretto tra gli operatori accreditati. Il comitato di vigilanza regolamenta le negoziazioni aventi per oggetto l’affitto di quote latte, indicando modalità e condizioni per l’utilizzo dei servizi di mercato. Esiste anche una banca dati della Borsa quote latte che è gestita dall’Azienda speciale attraverso la propria tecnostruttura. Infine, viene emesso anche un listino; il comitato di vigilanza provvede a determinare il prezzo di chiusura della seduta e a renderlo pubblico per il tramite della Camera di Commercio.

L’opportunità offerta dalla Camera di Commercio di Brescia agli agricoltori della Provincia è molto interessante. A mio avviso, l’idea potrebbe essere recepita anche in Provincia autonoma di Trento per permettere ai vari operatori agricoli di incontrarsi e scambiarsi le quote latte prodotte in provincia perché, a mio parere, esiste, sentendo anche gli operatori del settore, un’enorme difficoltà a far incontrare la domanda con l’offerta. Molti contadini vorrebbero vendere e passare le loro quote ad altri operatori del settore, magari giovani, ma per la burocrazia - lo abbiamo visto nella premessa alla mozione - e per i costi dell’operazione e per l’assenza di quotazioni, o sottovalutazione delle quote, non procedono alla vendita; pertanto se le tengono in mano e dopo vanno ad esaurirsi. In questo modo le quote confluiscono nella riserva nazionale, e perciò sono perse ed acquistate da produttori di altre zone italiane, principalmente da aziende della pianura.

Io mi sono posto una domanda: cosa ha fatto la Giunta provinciale al riguardo, in questo frattempo, dall’11 ottobre del 1995 fino ad adesso, al riguardo delle quote latte?

Ho chiesto informazioni, ho visto che ha proposto, tramite i propri uffici, degli emendamenti al testo unificato accolto dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede referente per i disegni di legge; potrei dire anche i numeri, e comunque sono quattro, per il successivo inoltro ai parlamentari trentini. L’inoltro di questi emendamenti è datato al 16 gennaio 1996, non so se sono i soli emendamenti presentati ai parlamentari o se, anche nel 1995, dopo la presentazione della mia mozione, ne sono stati presentati altri. Comunque possiamo fare alcune considerazioni su questi emendamenti, sempre relativi al testo unitario che doveva essere affrontato in commissione legislativa in Parlamento.

Un passo importante di questi emendamenti è il seguente: sono escluse dall’adottare il programma volontario di abbandono le zone di montagna come definite dall’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva CEE numero 75/268. Ci sono anche le motivazioni, che io condivido e che riporto integralmente: "Si ritiene indispensabile che le zone di montagna siano escluse da un programma volontario di abbandono, in quanto questo porterebbe ad accelerare un processo di rilascio del territorio con evidenti ripercussioni di carattere ambientale e sociale molto più marcate rispetto alle zone di pianura. La salvaguardia e la cura dei territori montani, e più in generale, la vivibilità in montagna non può prescindere dall’attività zootecnica, la quale, per svolgere efficacemente un ruolo attivo di mantenimento ambientale e paesaggistico, non può scendere sotto un rapporto giudicato ottimale, anche a questi fini, di un capo grosso per ettaro di superficie foraggiera utilizzata (prati e pascoli)".

Un altro passaggio, sempre degli emendamenti, prevede che tale percentuale è elevata al 70 per cento nelle zone di montagna, come definite dall’articolo 3, paragrafo 3, sempre della direttiva comunitaria. Questo sarebbe relativo al riassegno alla Provincia autonoma di Trento delle quote latte dal nazionale. E anche in questo caso la motivazione è: si ritiene, nel caso in cui le zone di montagna non siano escluse da un programma volontario di abbandono della produzione lattiera, di richiedere per queste zone l’elevazione della percentuale di riassegnazione dal 50 al 70 per cento per tutelare le attività zootecniche, quale naturale legame tra l’uomo e l’ambiente".

C’è poi un altro emendamento che evidenzia le priorità per la riassegnazione, identificando i produttori con azienda ubicata nelle zone montane. Andiamo a vedere la delibera della Provincia autonoma di Trento datata 20 ottobre 1995, e vediamo che la delibera della provincia di Bolzano è del 1994, però è relativa ad un regolamento di attuazione di una legge nazionale che prevede una riserva provinciale perché esiste il maso chiuso in provincia di Bolzano. Da noi non esiste il maso chiuso, e pertanto bisognava procedere in questo modo.

Dicevo che la delibera della Provincia autonoma di Trento è datata 20 ottobre 1995, mentre la mozione è datata 11 ottobre 1995; io non lo so se è una coincidenza, comunque è un atto importante quello della Giunta del 20 ottobre 1995 perché questa delibera prevede i nuovi criteri generali e di priorità per l’assegnazione delle quote latte, visto l’articolo 10 che abbiamo richiamato in premessa che prevede la possibilità per le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, di provvedere all’attribuzione delle quote latte resesi disponibili nella riserva di cui al comma, eccetera, ai giovani agricoltori, ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, nonché ai produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone montane.

Con questa mozione io desidero che in Provincia di Trento, come per la provincia di Bolzano, dove abbiamo visto esiste il maso chiuso, venga istituita un’unica riserva di quote latte, senza dover trasmettere a Roma all’AIMA o EIMA, le quote per poi vedersele restituire come elemosina.

Vorrei proporre all’aula anche un altro aspetto, perché bisogna essere attenti anche alla realtà nazionale, ed evidenzierò proprio alcuni passi di un articolo di giornale di questi giorni, di domenica 5 gennaio, relativamente alle quote latte. Brevemente vediamo cosa succede in Italia. Noi vediamo che molti allevatori si sono costituiti in comitati spontanei. Un signore, Francesco Robasto di un comitato piemontese, dice che se si sommano i quantitativi di latte effettivamente munti in Italia non si oltrepassa la quota nazionale di riferimento; i dati produttivi calcolati dall’AIMA nel 1995 e 1996 sono errati ed l’incremento del 7 per cento rispetto all’annata precedente deriva esclusivamente da quote fasulle, latte in polvere o consegnato in nero. E la nostra ipotesi è avvalorata dai dati elaborati dall’Unione Europea. Vediamo che c’è qualcuno che bara in Italia, probabilmente conferiscono tanto latte e le quote sballano la riserva nazionale, pertanto anche gli agricoltori di montagna hanno delle difficoltà.

Vorrei proporre all’aula un intervento del servizio vigilanza e promozione dell’attività agricola della Provincia autonoma di Trento, secondo il quale è bene sgomberare il caso da facili illusioni, per cui la riserva provinciale non potrà essere attivata sino a quando il Ministero non avrà quote latte presenti nella riserva nazionale da assegnare alle varie regioni. E poi un’altra più recente osservazione dice che, grazie ad un'immediata azione svolta da tutti gli enti interessati - la PAT, il CONCAST, la Federazione, le Associazioni di categoria - presso il Ministero delle risorse agricole, i criteri con cui viene effettuata la compensazione nazionale vedono al primo posto i produttori delle zone di montagna; ciò significa che tutti i nostri produttori, anche coloro che hanno superato la quota assegnata (A + B), non dovranno pagare una lira di multa al contrario dei loro colleghi della pianura che si troveranno sul groppone il peso di quattrocentoventuno miliardi.

Vediamo che noi in questi mesi che sono passati ci siamo salvati, però dobbiamo stare attenti. Voglio riportare alcuni dati ancora. Il totale delle quote riportate sul bollettino numero 1 per la campagna 1996-97, che a quanto mi risulta è attendibile, è pertanto il seguente: quota A, consegne 92 milioni di chilogrammi di latte; quota B, consegne 18,9 milioni di chilogrammi di latte; A, vendite dirette 1.943.000; B, vendite dirette 195 mila circa, per un totale di 113.808.860 chili di latte. Il disegno di legge di riforma organica della legge quadro sulle quote latte, che si sta profilando all’orizzonte, non consente di abbassare la guardia, ma impone di continuare a vigilare affinché l’allevatore di montagna sia tutelato e gli vengano riconosciuti gli sforzi del suo lavoro quotidiano.

La mozione che avevo predisposto ha voluto evidenziare il problema, e vuole che la Provincia autonoma di Trento non abbandoni il campo; dobbiamo essere attenti perché difendere le quote latte prodotte in montagna è difendere il territorio, è difendere le aziende agricole e conseguentemente anche le aziende turistiche e conseguentemente l’occupazione.

Voglio fare un ultima considerazione e portare un piccolo contributo in questa aula, dicendo che ho concordato con l’assessore Pallaoro un dispositivo nuovo alla luce di nuovi accadimenti, delle modifiche a livello nazionale che sono state apportate e che sono in itinere e che recita in questo modo. Il dispositivo dice questo:

si impegna la Giunta

- ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali e particolarmente nei confronti della delegazione parlamentare del Trentino, affinché in sede di discussione parlamentare del disegno di legge, sulla revisione della legge 468 del 1992 venga assicurata alle regioni di montagna e alle province autonome una riserva e comunque una quota complessiva provinciale che consenta di soddisfare le esigenze produttive degli allevatori, particolarmente giovani.

Abbiamo aggiunto un altro comma a questo dispositivo molto importante, che prende spunto dalla borsa quote latte della provincia di Brescia, e diciamo che la Provincia autonoma, il Consiglio, impegna la Giunta provinciale

- a predisporre un unico strumento operativo e le norme regolamentari che consentano di avviare attività intese a favorire l’incontro tra domanda e offerta e la contrattazione dei diritti delle quote latte su base provinciale.

Pertanto un allevatore della provincia, della Valle di Fiemme troverà con questo strumento la possibilità, a livello di regia unica, di scambiare quote latte con altri allevatori di altre zone del Trentino. Io ritengo che quanto concordato con l’assessore sia una cosa molto interessante ed utile per gli agricoltori e gli allevatori della nostra provincia, e un ulteriore passo per un riconoscimento a queste persone che operano sul territorio e che salvaguardano soprattutto il territorio e pertanto svolgono un ruolo utile e sociale validissimo per tutti noi, che non dobbiamo dimenticare. Grazie.