SEDUTA DELL’8 MAGGIO 1997

a) Disegno di legge concernente: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15" (testo unificato dei disegni di legge n. 43: "Nuove norme per l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori per la promozione della conoscenza della lingua tedesca", n. 64: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo" e n. 113: "Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo";

b) disegno di legge n. 60: "L’insegnamento delle lingue straniere nella Provincia di Trento".

DELLADIO: Io credo che si debba riscrivere il comma 1 perché, accettando questo emendamento, c’è ridondanza dei termini. Io lo leggo con l’emendamento: "Nella scuola dell’infanzia, al fine di avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza delle lingue straniere, può essere introdotto l’apprendimento della lingua straniera quale ulteriore possibilità di comprensione". Secondo me bisogna riscriverlo.