SEDUTA DEL 28 MARZO 2000
Disegno di legge n.45/XII: "Disciplina dellattività commerciale in provincia di Trento"
DELLADIO (Forza Italia): Grazie, signor Presidente, egregi colleghi, brevemente per spiegare questo emendamento. La lettera b) del comma 2 che si intende emendare stabilisce, in favore sia delle medie che grandi strutture di vendita, che vi siano priorità al rilascio di autorizzazioni all'apertura degli esercizi da realizzarsi mediante concentrazione di esercizi preesistenti. Di fatto si crea in questo modo una via agevolata per l'apertura di tali esercizi, eventualmente derogando da qualche criterio generale di programmazione. Tale impostazione sarebbe fondamentalmente condivisibile in quanto da una parte allenta le rigidità della nuova normativa, facilitando in un certo modo l'accesso delle imprese al mercato, dall'altra garantisce una buonauscita a quei titolari di azienda che, partecipando all'operazione di concentrazione, intendono uscire da un mercato non più remunerativo. Non è però condivisibile laddove riserva questi benefici anche alle grandi superfici di vendita. Cosa concentriamo: soggetti già grandi?
Tale ultima tipologia, cioè le grandi strutture di vendita, è quella che più rigidamente dovrebbe essere sottoposta al regime programmatorio e quindi, se veramente si vuol favorire una crescita ordinata della rete distributiva, non deve poter godere di scappatoie o deroghe di sorta. Viceversa, in favore delle medie superfici di vendita è opportuno sia fissata per legge l'obbligatorietà e non solo una semplice priorità nel rilascio dell'autorizzazione, quando questa sia richiesta conseguentemente ad operazioni di concentrazione o accorpamento di esercizi preesistenti già autorizzati ai sensi della legge provinciale 46 dell'83 e si ricorda che tale norma è prevista anche dal decreto legislativo, cosiddetto Bersani, all'articolo 10 comma 3.
(...)
DELLADIO (Forza Italia): Grazie, signor Presidente, egregi colleghi, poche parole per spiegare questo emendamento. La nuova normativa introduce legami ancora più stretti fra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica. La valutazione delle domande di autorizzazione commerciale e delle richieste di concessione edilizia competeranno però, come sempre, a diversi uffici e diverse, in molti casi, sono a tutt'oggi molte delle definizioni adottate nelle normative dei due diversi ambiti. Anche le definizioni e le simbologie della destinazione d'uso delle aree sono spesso diverse nei PRG dei nostri comuni.
Esiste quindi, pressante, l'esigenza di uniformare definizioni e simbologie. Una scelta in tal senso di chiarezza e trasparenza è dovuta sia al cittadino che all'operatore professionale, ma anche agli stessi tecnici degli uffici delle amministrazioni periferiche che si troveranno a valutare, ad accogliere o respingere le richieste di autorizzazione commerciale e di concessione edilizia. La certezza e l'inequivocabilità della norma deve essere garantita anche per evitare possibili dannose e costose vertenze avanti alla magistratura amministrativa.
Per questo motivo, con questo emendamento si istituisce una commissione paritetica di coordinamento composta di quattro membri definiti con delibera di cui all'articolo 3 appena approvato, fra il servizio urbanistica e il servizio commercio. Grazie.