SEDUTA DEL 6 MARZO 2002

Disegno di legge nel testo unificato “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” (disegno di legge n. 24/XII, “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”,  disegno di legge n. 110/XII, “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”)

DELLADIO (Forza Italia): Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, innanzitutto mi corre l’obbligo ringraziare gli amministratori delle amministrazioni che gestiscono gli usi civici all’interno del nostro territorio, per quello che hanno saputo fare e che fanno tutti i giorni. Hanno gestito il territorio in maniera oculata, hanno preservato le risorse, le hanno gestite con oculatezza e le hanno preservate per trasmetterle alle generazioni future e tutti noi dobbiamo essere riconoscenti verso queste figure che amministrano il patrimonio silvo-pastolare in Provincia di Trento.

La gestione che si è tramandata nei secoli di queste risorse ha una filosofia di base, una filosofia di fondo particolare, importante per la collettività, cioè quella del bene comune. Questo è un disegno di legge importante, questo sulle ASUC, che è uscito dalla seconda Commissione legislativa dopo molti anni di attesa. Direi che può essere considerato una sintesi, sulla quale molti commissari e molti consiglieri hanno trovato convergenza.

Tutti i soggetti interessati, direi, hanno espresso parere favorevole a questo testo di legge, dagli enti particolari, dalle istituzioni particolari quali la Magnifica Comunità di Fiemme, alle regole Spinale Manez, ai rappresentanti dell’Associazione provinciale delle ASUC. Questo testo di legge è, come tutti i testi di legge, un provvedimento che potrà essere limato, adeguato, ritoccato nel prossimo futuro, dopo un periodo di sperimentazione. Comunque è un testo di legge flessibile, lo abbiamo voluto flessibile perché demanda molte riflessioni, molte regole al regolamento di attuazione e agli statuti delle rispettive amministrazioni separate di uso civico.

Questo è un disegno di legge atteso da 50 anni. E’  una materia delicata, è un disegno di legge che trova anche nella passata legislatura origini. Nella passata  legislatura - io ero in seconda Commissione come componente, come membro della seconda Commissione legislativa. Nella passata legislatura questo disegno di legge  era stato proposto dall’allora Presidente Andreotti tramite l’Assessore agli Enti Locali Domenico Fedel, e precisamente era il numero 88 come disegno di legge di data 22 novembre 1995.

Questo disegno di legge è stato affrontato in Commissione, sono state fatte delle audizioni ed è stato licenziato. Non ha trovato però sviluppo e conferma all’interno dell’aula consiliare per le grandi problematiche di governabilità che nella passata legislatura erano emerse all’interno del Consiglio.

In questa legislatura sono stati presentati tre disegni di legge, un disegno di legge della Lega che  introduceva la cittadinanza italiana all’interno dei riconoscimenti dei soggetti che godono gli usi civici ed i due disegni di legge della Giunta e del consigliere collega Andreotti che poi hanno trovato convergenza in un testo unico, sul quale andiamo a confrontarci.

Il disegno di legge della Lega era molto semplice, prevedeva l’inserimento della cittadinanza italiana, oltre alla residenza stabile per evitare che il patrimonio faticosamente costruito in tempi molto più difficili degli attuali dalle popolazioni locali, corra il rischio, il pericolo di subire una gestione che non sia più in grado di trovare una giusta considerazione degli usi, delle tradizioni e delle generazioni future. Questa proposta della Lega trova comunque attuazione in questo disegno di legge unificato sugli usi civici all’articolo 2 dove l’esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune ed iscritto nelle liste elettorali del Comune per l’elezione degli organi comunali.

Con questo comma si recepisce di fatto, con una dizione differente, quanto a suo tempo la Lega aveva proposto. Come Presidente della seconda Commissione legislativa, d’accordo con i componenti della Commissione stessa abbiamo predisposto numerose audizioni. Sono stati coinvolti numerosi soggetti, la Magnifica Comunità di Fiemme, l’associazione provinciale delle ASUC, i rappresentanti del Feudo di Predazzo, i rappresentanti delle Regole di Spinale Manez, i rappresentanti dei Comuni. Ricordo che nella discussione preparatoria al disegno di legge l’Assessore riteneva di non dovere coinvolgere la Magnifica Comunità e questi enti, motivando che sono enti ai quali non interessa la norma e pertanto erano conseguentemente esclusi.

Abbiamo ritenuto ed ho insistito sul fatto di coinvolgere questi soggetti particolari e da questo coinvolgimento sono nati degli emendamenti,  degli articoli che escludono ad esempio soggetti quali la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez. Il Feudo di Predazzo è una realtà privatistica che non trova riferimento da nessuna parte, tanto meno in un disegno di legge di questo tipo. 

Voglio aprire una parentesi relativamente alla Magnifica Comunità della Val di Fiemme, di cui sono vicino, capo fuoco e sono stato nel passato anche rappresentante della mia regola all’interno del consesso della Magnifica Comunità. È una istituzione storica. A suo tempo, nel lontano 1994 esattamente il 20 di luglio avevo fatto un intervento molto particolareggiato a cui rimando, sulle origini storiche della magnifica comunità in tema di caccia. L’istituzione Magnifica Comunità di Fiemme gestisce 20 mila ettari di territorio silvo-pastorale agricolo e trova un riconoscimento, non un atto di nascita, nel lontano 1111 con i cosiddetti Patti ghebardini. Era un contratto alla pari con il principe vescovo, dove si certificava l’esistenza da secoli dell’istituzione e si sgravava la Magnifica Comunità di Fiemme di allora dal pagamento di tasse all’interno di tutto il territorio del principato vescovile.

Era un contratto alla pari pertanto un atto importante che riconosceva il peso, l’importanza del soggetto periferico che gestiva territorio ed aveva diritti sullo stesso.

Alcune sentenze hanno collocato la Magnifica Comunità di Fiemme al di fuori dell’ordinamento esistente. È bene ricordare - e poi spiego anche perché ricordo queste cose - che una sentenza del Consiglio di Stato del 1936, confermata nel 1937, ci informava sulla natura della Magnifica Comunità di Fiemme. La sentenza recitava che la Magnifica Comunità di Fiemme appare come una istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamenti che non trova l’esatta corrispondenza in nessuna delle categorie di enti pubblici previste dal nostro sistema. E’ per questo che concordemente con l’Assessore abbiamo escluso l’istituzione Magnifica Comunità di Fiemme da questa disciplina degli usi civici, anche se vengono esercitati usi civici sul territorio della Magnifica Comunità di Fiemme.

La sentenza,  parlando dei beni in questione, dice che essi sono dominio collettivo di tutti gli abitanti della Val di Fiemme, per il soddisfacimento dei loro bisogni individuali e collettivi. La sentenza continuava dicendo che è quindi un’istituzione che, perdute le antiche prerogative ed attribuzioni di natura politico-giurisdizionale a partire dal 1805, cioè dalla nuova riorganizzazione amministrativa determinata anche  dalle leggi del regno italico e napoleonico e del governo austroungarico, con l’elezione di nuovi enti autarchici locali, municipalità o comuni, è rimasta quale rappresentante delle universitas generali dei predetti abitanti della Val di Fiemme quali amministratrice del predetto patrimonio collettivo di natura di demanio universale con facoltà di regolamentazione ai fini precipui della conservazione del demanio medesimo, della disciplina dell’esercizio degli usi civici ed impiego delle rendite, con soggezione a certa tutela da parte dell’autorità politica in vista degli interessi collettivi  e con partecipazione all’amministrazione dei detti abitanti attraverso rappresentanze degli aggregati già vicini o regole ed ora Comuni o frazioni nei quali gli abitanti medesimi vengono a trovarsi.

Perciò vediamo che l’istituzione non è un ente pubblico, è un qualcosa di particolare, con fini pubblicistici, che amministra un patrimonio, che è demanio universale della popolazione di Fiemme. Allora, le osservazioni che mi sono state  mosse dicendo che io vicino della Val di Fiemme, rappresentante della Val di Fiemme e non solo, ho voluto tutelare esclusivamente l’istituzione Magnifica Comunità rispondo che ci sono dei motivi giuridici e storici per avere escluso con un articolo apposito assieme alle regole di Spinale e Manez l’istituzione dalla normativa che esaminiamo.

Trova riferimento nell’articolo 3 della costituzione: enti intermedi, l’istituzione Magnifica Comunità di Fiemme. E’ opportuno ricordare anche che negli ultimi anni in materia di usi civici  con forme diverse è stato legiferato a livello nazionale, penso alla legge Galasso 431 del 1995, dove viene esposto, viene detto che le terre gravate da uso civico hanno funzione ambientale e ultima la legge 97 del 1994,  la legge sulla montagna. 

È una istituzione, dicevo, la Magnifica Comunità di Fiemme - per completare il ragionamento - che è sopravvissuta nei secoli, è un esempio storico di autonomia, ha sempre regolato gli usi, i costumi con regole proprie, penso alle consuetudini del 1600 e altri atti importanti che hanno disciplinato nel corso dei secoli l’attività e lo sfruttamento delle risorse sul territorio. 

Per concludere dico che questa forma autonomistica presente nella nostra Provincia ha dovuto confrontarsi contro lotte interne alla valle e contro lotte che provenivano dall’esterno. Penso allo spartiò dei Comuni che volevano accaparrarsi e spartirsi il territorio comunitario agli inizi del secolo appena terminato, penso alla volontà di annientamento di alcuni governi, dal governo bavarese, al governo fascista di questo secolo appena finito. 

Ritornando al nostro disegno di legge unitario dico e posso dire con soddisfazione  che il disegno di legge recepisce il 90% di tutte le istanze che sono provenute dai vari enti ed istituzioni coinvolte. Un aspetto che non è stato recepito è quello della parificazione degli amministratori delle ASUC ai consiglieri comunali, cioè ad amministratori pubblici. Su questo aspetto non è stata trovata una convergenza e sicuramente l’Assessore avrà la possibilità di, magari, spiegare meglio i riferimenti normativi che impongono e che bloccano questo ragionamento. Voglio ricordare che un mio emendamento, fra i tanti, è stato recepito dai commissari che è quello che prevede che il regolamento di attuazione della legge passi in Commissione legislativa, questo è stato predisposto all’interno dell’articolo 18 di questa legge. La legge è un impianto snello che demanda al regolamento di attuazione, l’attuazione di molte fattispecie e allora bisognerà trovarsi in Commissione quando sarà il momento e ragionare su questo importante documento applicativo della legge. 

Agli statuti si demanda la possibilità di caratterizzare i tempi per godere dei diritti di uso  civico, pertanto ogni amministrazione separata di uso civico disciplinerà come vorrà questo aspetto della questione e pertanto gli statuti dovranno fissare i limiti di tempo di residenza per beneficiare dei diritti di uso civico  e per essere attivi all’interno delle ASUC, anche se abbiamo già ricordato che è possibile essere attivi qualora si è iscritti all’interno delle liste elettorali del Comune.

Altro aspetto importante introdotto in legge è che le ASUC possono accedere a tutti i contributi previsti dalle leggi provinciali, soprattutto per eliminare quelle sperequazioni nei confronti delle zone più marginali, più periferiche che presentano più difficoltà nella gestione del territorio e nella gestione delle risorse.

È stato ricordato il passaggio in capo alla Giunta provinciale delle funzioni che attualmente sono in capo al commissario governativo. Anche su questo aspetto è stata trovata un’ampia convergenza e altri emendamenti proposti e recepiti in legge, uno ad esempio che avevo presentato in Commissione e che è molto importante in tema di gestione qualificata delle risorse prevedeva, come prevede nell’articolo 16, che qualora l’ente voglia procedere a mutare la destinazione dei beni di uso civico, riferito alla pianificazione urbanistica, questo lo si fa dopo avere verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all’opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico.

Non ultimo l’emendamento, anzi due emendamenti che prevedevano di riportare in capo all’ASUC l’adozione degli atti inerenti la sospensione o l’estensione del vincolo  di uso civico relativamente ai beni amministrati rispettivamente dal Comune e dell’ASUC, cioè ognuno per propria competenza decideva sulla sospensione o estinzione del vincolo di uso civico.

Questi emendamenti miei, ma come di altri colleghi, sono stati fusi in un ultimo emendamento presentato in questi ultimi minuti, dove si trova una sintesi delle problematiche esposte. 

Concludo dicendo che questo è un disegno di legge importante, atteso da tempo dalle amministrazioni separate di uso civico. Ha trovato la convergenza anche della rappresentanza unitaria dei Comuni ed io spero che in questa tornata  consiliare venga recepito dall’aula e diventi presto un disegno di legge della Provincia autonoma di Trento. Per questo vi ringrazio.