SEDUTA 1 FEBBRAIO 2007
disegno di legge n. 111/XIII, "Esercizio dell'attività sanitaria di ottico optometrista" proponenti: cons. Mauro Delladio e altri.
(...)
DELLADIO (Forza Italia): Egregio signor Presidente, distinti colleghi.
Desidero innanzitutto rendervi partecipi del sentimento che ho provato quando mi
sono informato della consistenza dei tempi assegnati alla discussione dei
vari provvedimenti legislativi previsti per questa tornata consiliare.
È davvero mortificante – queste considerazioni voglio che rimangano agli atti –
come ben sanno alcuni colleghi dell’opposizione, vedere compressa in appena 25
minuti l’illustrazione di un proprio disegno di legge.
Non meno evidente appare l’effettiva considerazione che questa maggioranza riserva ai consiglieri provinciali che formano la minoranza e alle loro proposte, nascondendosi dietro la giustificazione, o meglio, l’alibi della Conferenza dei Capigruppo.
Al contrario, le corsie preferenziali, i modi, i tempi e le occasioni per ottenere tutto e subito, non mancano mai quando si tratta di portare avanti provvedimenti e atti politici che interessano la Giunta provinciale e la maggioranza.
Con questo voglio dire che non solo i numeri impediscono alle minoranze di svolgere incisivamente il loro ruolo, ma anche i tempi e gli strumenti consiliari a disposizione.
Lo ripeto: questo non mi spaventa, né mi sento sconfitto in partenza a causa del breve spazio concessomi. Sono abituato ad andare fino in fondo servendomi anche di quel poco che ho e quindi, tenacemente, resisto e propongo quello che mi sta a cuore perché interessa alla collettività.
Ed è appunto una proposta di legge da me accuratamente predisposta raccogliendo informazioni da più fonti, quella che ora mi accingo a sostenere pubblicamente in quest’assemblea.
Desidero con questo mio intervento convincervi – e sono sicuro di poterlo fare con qualche speranza di successo – della bontà di questo disegno di legge.
Premetto che, è vero, non ci sono riuscito in commissione legislativa e sono anche consapevole dell’ancor maggiore difficoltà di arrivare ad un’ipotetica approvazione di questo provvedimento oggi in Consiglio provinciale, all’interno del quale vigono le regole del voto di squadra e dove quindi si prescinde non di rado dal contenuto e dalla validità delle proposte, perché a prevalere sono logiche estranee e interessi diversi rispetto alla bontà delle idee e delle conseguenti iniziative di legge.
Ne è stata prova quel che è accaduto in commissione legislativa, dove la maggioranza politica, dietro suggerimento dell’Assessore competente, ha adottato un atteggiamento di totale e preventiva – ma dovrei dire pregiudiziale – chiusura, non ritenendo utile né opportuno assegnare un voto positivo al disegno di legge in esame oggi in Consiglio.
Il provvedimento di cui mi sono reso interprete dopo aver analizzato puntualmente la questione ed essermi confrontato con i soggetti direttamente interessati, nasce da esigenze ben definite, che provengono in particolar modo da una categoria di operatori economici identificabili con le figure professionali degli ottici optometristi presenti e attivi sull’intero territorio provinciale.
Prima di entrare nel merito della proposta legislativa, ritengo sia il caso di chiarire chi sono in realtà questi soggetti – gli ottici optometristi, appunto – ai quali è dedicato il provvedimento.
La professione di ottico è ancora regolamentata dal Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Tale attività si è evoluta nel tempo, dal momento dell’emanazione del regolamento di attuazione della legge fino ai giorni nostri, trasformandosi in varie specialità fra le quali troviamo quella di ottico optometrista.
L’ottico optometrista è l’operatore sanitario che – in quanto esperto dell’ottica oftalmica, dell’ottica fisiologica, della fisica ottica e delle componenti fisico-chimiche nonché delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i problemi ottici della visione – esegue con tecniche optometriche e autonomia professionale l’esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista.
L’ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti ottico-refrattivi della visione, sia mediante la prescrizione, l’adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva.
L’ottico optometrista è l’unico soggetto autorizzato a fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, anche nell’ambito delle competenze su prescrizione del medico specialista oftalmologo.
L’ottico optometrista controlla e perizia qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di ametropia, ossia di difetti visivi, e ne redige la dichiarazione di conformità tecnico – qualitativa ai sensi della disposizione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni.
È tenuto altresì ad educare l’utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all’ottimizzazione delle risorse visive.
Questa figura professionale svolge inoltre un’attività meritoria nel campo dell’informazione e della prevenzione, effettuando anche screening visivi gratuiti nei confronti della popolazione.
L’ottico optometrista – è utile rimarcarlo – in nessun caso esercita attività dirette alla somministrazione di farmaci, all’accertamento di malattie o all’esecuzione di terapie di tipo invasivo.
L’attività sanitaria di ottico optometrista, nell’ambito delle cosiddette “arti ausiliarie” ha precisi obblighi nel settore del commercio dei Dispositivi Medici e applica tali apparecchiature, come le lenti a contatto (a contatto dei tessuti umani), fornendo un’attività professionale che è assimilabile per complessità a quella di altre professioni mediche.
Le norme nazionali che attualmente regolamentano la figura dell’attività sanitaria di ottico optometrista sono obsolete, perché risultano ancora regolamentate dal Regio decreto del 1928 che spesso genera interpretazioni che producono procedimenti legali inutili e costosi.
È al riguardo significativa una recente sentenza della Corte di Cassazione, che conclude chiedendo una migliore collaborazione tra le professioni di ottico optometrista e medici oculisti, confermando la vacatio legis oggi esistente.
L’unica professione tecnico-sanitaria riconosciuta giuridicamente con un Decreto ministeriale del 1994, è la figura dell’”Ortottista – assistente di oftalmologia”, operante prevalentemente nell’ambito sanitario ospedaliero come assistente del medico oculista.
Tale figura non può però emettere prescrizioni di difetti visivi al pari dell’oculista o dell’ottico optometrista.
Attualmente al titolo e alla professione di ottico optometrista si arriva dopo aver conseguito una laurea triennale, al pari della figura dell’ortottista, presso una delle sei sedi universitarie statali.
È importante ricordare quanto viene evidenziato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione VI con la più recente sentenza n. 35101 di data 4 settembre 2003: “L’attività dell’optometrista, che non va confusa con quella, più limitata, dell’ottico, consiste nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati) e nella scelta, caso per caso, di quali siano le lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto. Trattasi di attività che non è regolata dalla legge e il relativo esercizio deve ritenersi libero e lecito, per la ragione che non esiste nessuna norma che lo vieti; a condizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista, e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente. All’optometrista sono consentite, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di misurazione della vista, quella di apprestare, confezionare e vendere – senza preventiva ricetta medica – occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell’ottico – anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia.”
Continua la Corte: “È, invece, precluso all’optometrista, configurandosi l’esercizio abusivo della professione medica, di compiere valutazioni di carattere diagnostico, di svolgere attività di carattere curativo, di rilasciare ricette, di compiere sull’occhio interventi di qualsiasi tipo, di intervenire in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva; come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, e afachia). (…) come già ritenuto dalla sezione II di questo Consiglio, con il parere 28 gennaio 2004, n. 3862/2002, dal quale non vi è motivo per discostarsi , il provvedimento istitutivo del corso di laurea in ottica e optometria non incide “sul piano delle competenze specifiche del medico oculista” né crea indebite confusioni con l’attività sanitaria del medico, ma si limita soltanto ad ampliare il campo di attività dell’ottico, ricomprendendovi anche le specifiche capacità dell’optometrista; le quali, tuttavia, rimangono pur sempre ancorate nell’ambito delle così dette “arti ausiliarie”, con conseguente esclusione di ogni rapporto di natura diagnostica o terapeutica con i pazienti.”
È vero che la figura di ottico optometrista – come ho richiamato prima – non è riconosciuta con atto giuridico al pari degli ortottisti, ma le sentenze emanate dai vari Organi giudicanti, nel corso degli anni, hanno di fatto chiarito funzioni e mansioni, anche in assenza di uno specifico Decreto emanato dal Ministro competente, legalizzando detta figura.
In attesa di una previsione normativa nazionale sulle professioni tecnico-sanitarie, con questo mio disegno di legge ho inteso sollecitare l’introduzione in provincia di Trento del Registro speciale che regolamenta l’attività sanitaria di ottico optometrista, così come è già previsto da tempo per gli ottici ad esempio nella Regione Sicilia.
Notate bene che nella precedente legislatura erano stati presentati presso il Parlamento italiano ben quindici disegni di legge per disciplinare la materia di cui si occupa questo provvedimento.
Dopo aver specificato il ruolo e le mansioni cerco ora di chiarire i motivi della costituzione del Registro speciale provinciale degli esercenti l’attività di ottico optometrista.
Visto che l’ottico optometrista è obbligato a iscriversi nel Registro dei produttori di Dispositivi Medici su misura presso il Ministero della Salute, il Registro provinciale potrà servire a controllare che l’iscrizione sia effettiva e che le dichiarazioni di conformità disciplinate dal D.L. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni siano tenute come previsto dalle norme.
Considerato inoltre che l’ottico optometrista è tenuto ad iscrivere il suo Diploma presso il Registro delle Unità Sanitarie Locali, con il Registro provinciale si verificherà che le disposizioni degli articoli n. 3, n. 4 e n. 5 del Regio decreto del 1928 vengano osservate in modo da impedire che un diplomato eserciti nel contempo in più di un esercizio.
È significativo rilevare quanto è accaduto nella passata legislatura provinciale, quando il collega Andreolli ricopriva la carica di Assessore al commercio. Purtroppo non vedo in aula l’assessore Andreolli.
In un comune del Trentino, e precisamente a Cles, venne aperta una attività non perfettamente in regola nell’ambito della professione che stiamo esaminando.
Le numerose sollecitazioni rivolte sia nei confronti del Comune che dell’Assessore al commercio da parte dell’Associazione provinciale degli ottici optometristi trentini per una verifica ed un accertamento della documentazione presentata dal titolare dell’attività, hanno trovato scarsa attenzione, permettendo all’interessato di esercitare l’attività commerciale in più punti con lo stesso diploma e di contravvenire così alle norme esistenti e richiamate poc’anzi.
Poiché poi l’ottico optometrista deve astenersi dall’effettuare pubblicità professionale illecita o ingannevole, ecco allora che nell’ambito delle professioni sanitarie, con il Registro provinciale, Organismo neutrale, si contrasteranno gli illeciti sollecitando l’intervento degli Organi preposti: NAS, Procura della Repubblica, eccetera.
A ciò si aggiunga che l’ottico optometrista non può pubblicizzare alcuni prodotti messi in vendita nel suo esercizio quando questi siano dispositivi medici richiamati nella legge n. 46 del 1997. Anche in questi casi il Registro provinciale risulterebbe prezioso, in quanto contribuirebbe o aiuterebbe a dirimere le situazioni complesse e di difficile interpretazione.
La formazione dell’ottico optometrista è condizionata nel tempo dalla obbligatorietà alla frequenza dei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) prevista in legge. Il Registro provinciale avrà il compito di organizzare tramite le Associazioni di categoria i corsi ECM e di tenere l’archivio di tutti i professionisti per monitorare se il punteggio conseguito è congruo per mantenere attivo o meno il diploma.
La formazione degli ottici optometristi è ora nelle mani delle Facoltà Universitarie di Milano, Padova, Bari, Isernia, Lecce e ultimamente anche di Roma. Il Registro provinciale, in attesa che questa formazione diventi abilitante, avrà il compito di assegnare le sanatorie che la legge nazionale dovrà prevedere per gli esercenti le attività sanitarie che praticano con diplomi conseguiti precedentemente.
Da tempo si assiste al fenomeno della comparsa momentanea di negozi di ottica, che creano obiettivamente una grave turbativa di mercato ed un dannoso disservizio all’utente (disservizio che dovrebbe essere combattuto se solo fosse credibile l’attuale battaglia del governo Prodi a favore dei consumatori): infatti, i negozi che esercitano solo temporaneamente questa attività lasciano senza assistenza gli utenti che si sono approvvigionati presso di loro. Il Registro provinciale avrà il compito di controllare l’eventuale avvio o presenza di attività di questo tipo.
Allora, assistiamo ormai normalmente al persistente fenomeno del commercio illegale di occhiali da sole con griffe contraffatte e occhiali da vista premontani sulle bancarelle dei venditori ambulanti senza o con falsa certificazione CE. Il Registro avrà il compito di adottare delle misure efficaci per contrastare la vendita illegale di ausili non conformi, anche per salvaguardare la vista del cittadino, segnalando agli organi competenti i soggetti non in regola. Com’è noto, tra le misure introdotte per contrastare la contraffazione sono previste sanzioni non solo per chi vende, ma anche per chi acquista merci falsamente griffate.
Ho visto, signor Presidente, che siamo arrivati alla scadenza dell’orario previsto, proseguo nel pomeriggio.
(...)
DELLADIO (Forza Italia): Grazie, Presidente. Egregi colleghi, questa mattina aveva evidenziato alcuni aspetti di questo disegno di legge non prima di aver evidenziato anche il tempo molto limitato che noi delle minoranze abbiamo a disposizione per illustrare le nostre proposte.
Nell’intervento di questa mattina ho chiarito chi sono i soggetti interessati dal provvedimento legislativo, cioè gli ottici optometristi. Ho anche evidenziato il contesto normativo e giuridico nel quale questo provvedimento si inserisce, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione Penale in modo particolare che definisce in maniera molto chiara l’attività dell’optometrista.
Ho ricordato all’aula anche che il Parlamento italiano nella precedente legislatura era stato oggetto di ben quindici disegni di legge su questa tematica, ciò dimostra una forte aspettativa da parte dei soggetti interessati e una vacatio legis sull’argomento.
Concludevo l’intervento, a causa del tempo scaduto, evidenziando il fatto che questo disegno di legge vorrebbe introdurre tra l’altro un registro speciale che regolamenta l’attività sanitaria di ottico optometrista, come è già previsto da tempo per gli ottici ad esempio in Sicilia.
Il Registro speciale provinciale viene richiesto dalla categoria anche per consentire:
1 il miglioramento delle prestazioni ed i servizi che gli ottici otpometristi effettuano quotidianamente nei confronti dei pazienti, sgravando i costi di esami mutualistici che sarebbero altrimenti a carico del Servizio Sanitario Provinciale, e fornendo un opportuno filtro alle visite mediche specialistiche oculistiche per le competenze inerenti le patologie del sistema visivo;
2 un secondo motivo per cui il Registro speciale provinciale risulterebbe un valido strumento di governo del settore, sta nel fatto che esso offre la possibilità di avvalersi degli ottici optometristi per eseguire degli screening visivi presso le scuole a costi effettivamente bassi vista la presenza capillare sul territorio degli ottici optometristi;
3 terzo punto: il Registro favorirebbe l’avvio di una corretta concorrenza che non metta in dubbio l’assistenza dei dispositivi medici (occhiali e lenti a contatto) forniti agli utenti e mantenga o migliori la presenza diffusa sul territorio degli ottici optometristi;
4 sempre il Registro permetterebbe un controllo tempestivo della coerenza con le disposizioni di legge in materia di pubblicità professionale e commerciale dai dispositivi medici;
5 renderebbe possibile l’organizzazione di corsi ECM per tutti gli ottici optometristi associati e non associati ASSOPTO Trento che operano sul territorio provinciale in modo da essere congrui con quanto stabilisce la legge in merito agli aggiornamenti degli operatori le Arti e Professioni Sanitarie;
6 consentirebbe la gestione dell’archivio dei crediti acquisiti con i corsi ECM;
7 indurrebbe ad interagire con le facoltà universitarie per creare le possibilità di tirocinio nelle strutture sia pubbliche che private.
Parlando di rappresentanza di questa categoria, è doveroso ricordare che in provincia di Trento esiste un’unica associazione di ottici optometristi: l’ASSOPTO (Associazione provinciale ottici – optometristi del Trentino).
L’associazione è presente sul territorio provinciale dal 1970 e raccoglie come
iscritti più della metà delle aziende esistenti. La sede si trova presso
l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento. Assopto è rappresentata a
livello nazionale da Federottica in Confcommercio.
Di fronte all’obiettività di queste mie argomentazioni, nel corso del confronto
attuato in seno alla commissione legislativa anche l’Assessore alle politiche
per la salute ha riconosciuto apertamente che i problemi sopra richiamati
esistono.
Tuttavia nessun emendamento né da parte della Giunta né da parte dei consiglieri della maggioranza è stato proposto a questo testo di legge, peraltro assolutamente aperto a recepire osservazioni e modifiche. Nessuna alternativa è stata presentata alla soluzione prefigurata dal provvedimento che vi ho appena descritto. Semplicemente, dopo aver raccolto il parere della categoria interessata e di altri operatori nel corso delle audizioni, il disegno di legge è stato bocciato senza che emergesse alcuna valida ragione politica o tecnica. Ora è quindi facile prevedere che il disegno di legge subirà lo stesso trattamento anche in quest’aula consiliare.
Resta il fatto che i problemi evidenziati e che giustificano ampiamente questa iniziativa rimangono tutti, e sono anzi destinati ad aggravarsi se non si adotteranno misure adeguate.
L’auspicio di una maggiore collaborazione espresso dall’Assessore competente in commissione non mi sembra francamente una risposta seria alle questioni individuate. La verità è che non c’è da parte di questa Giunta la volontà politica di risolvere un problema concreto a beneficio dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni professionali qualificate e affidabili in questo delicato campo.
Né oggi né in passato l’Assessorato competente e gli enti locali dimostrano il minimo interesse per una questione che da tempo gli operatori del settore evidenziano e cercano invano di sottoporre alla loro attenzione.
In Sicilia, Regione autonoma dove è da tempo applicata la normativa che prevede l’istituzione del Registro, sono state completamente azzerate le numerose situazioni di abusivismo e irregolarità che esistevano sul territorio.
Un ultimo pensiero. In quest’aula ci si riempie spesso la bocca di competenze da assegnare alla Provincia a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione.
Ogni occasione è buona per parlare di Autonomia, ma quando ce n’è bisogno ci si ritira dalle proprie responsabilità.
All’Autonomia ci si richiama quando si vogliono assegnare consulenze milionarie o quando non si vogliono ridurre i membri dei consigli di amministrazione nominati politicamente per pochi meriti ma per molta fedeltà politica.
La Provincia potrebbe disciplinare, prendendo spunto da questo disegno di legge, tutte le figure delle cosiddette “arti ausiliarie sanitarie”, e recepire con interesse la volontà di concorrere alle spese per l’istituzione del Registro provinciale per da parte dei soggetti economici coinvolti.
Voglio infine ribadire il fatto che è estremamente riduttivo e superficiale affermare che con l’istituzione del Registro aumenterebbero i problemi sotto il profilo burocratico, e che questo strumento appesantirebbe l’attività degli ottici optometristi quando sono loro stessi a richiedere questo provvedimento.
Concludendo questo intervento - signor Presidente - desidero richiamare la vostra attenzione su di un aspetto: con questo disegno di legge non si stanno chiedendo dei soldi, dei finanziamenti o dei contributi provinciali, ma semplicemente un piccolo strumento da attivare senza costi per il miglioramento del servizio reso da alcuni operatori per offrire maggiori garanzie ai cittadini che a loro si rivolgono.
Vien da dire che se invece si fosse trattato di elargire un po’ di risorse provinciali ad una categoria economica, per accattivarsi qualche consenso in più fra gli operatori, forse questo disegno di legge avrebbe paradossalmente incontrato il favore della Giunta e della maggioranza, esperte come sono in “magnadore”. La stampa ne è buon testimone.
L’esempio più evidente lo abbiamo avuto pochi istanti fa, questa mattina, quando avete approvato il disegno di legge sulla promozione e diffusione della cultura della pace. Con quel disegno di legge avete allargato la mangiatoia a quella parte di società di sinistra o di sinistra-centro che vi ha sostenuto in campagna elettorale e che forse vi sosterrà anche alle prossime elezioni provinciali del 2008, tasse di Prodi permettendo. Grazie per l’attenzione.
(...)
DELLADIO (Forza Italia): Grazie signor Presidente, questa volta vado a braccio cercando di fare ulteriori riflessioni a seguito delle osservazioni dibattimentali dei colleghi. Parto con il dire ed evidenziare il metodo di lavoro che io adotto sempre quando mi sottopongono delle problematiche legate alle attività sul territorio o singole dei privati cittadini; cerco di ascoltare, mi confronto con i soggetti che mi contattano e cerco alla fine di trovare, dopo aver appunto analizzato il problema, le soluzioni più idonee per la soluzione dello stesso.
In questo caso la categoria degli ottici optometristi mi ha contattato, ho suggerito di muoversi in un certo modo anche per sensibilizzare tutto il Parlamento provinciale e alla fine, visto che non ci sono state reazioni e interesse sull’argomento, ho provveduto a stendere questo disegno di legge che sicuramente ha dei limiti, i limiti legati all’attività di un consigliere provinciale di minoranza. Noi sappiamo che i consiglieri provinciali di minoranza, e purtroppo io sono uno di questi, di quei politici - pochi - che fanno le battaglie tante volte contro i mulini a vento, hanno poche risorse finanziarie, poche risorse umane, non sicuramente al pari della Giunta e degli Assessori competenti. Per questo motivo le nostre proposte alle volte possono essere carenti, possono essere limitate. Però sono delle proposte che nascono sempre sulle necessità e dalle sollecitazioni che provengono dal territorio.
Avevo già detto in relazione, nell’intervento principale, che questa proposta legislativa era una proposta aperta, e ho anche rimarcato il fatto che in Commissione legislativa l’Assessore competente e i componenti della maggioranza nulla hanno fatto per sforzarsi a dare soluzioni alternative, hanno esclusivamente motivato il loro diniego e alla fine hanno bocciato il provvedimento. Questo provvedimento poteva essere prodromico ad una soluzione non solo per gli ottici e ottici optometristi, ma anche per altre attività nell’ambito sanitario delle cosiddette arti ausiliarie.
Sono stati riconosciuti i problemi che ho sollevato e che la categoria interessata ha sollevato in Commissione, però nulla è stato proposto per andare incontro alla soluzione di questi problemi. Nulla è stato proposto come emendamento o emendamenti al disegno di legge e tranne un auspicio di collaborazione nulla è stato messo in campo per andare incontro a queste esigenze.
Termino questo mio brevissimo intervento rifacendomi all’intervento del collega Barbacovi che dice “Questa competenza è competenza dello Stato pertanto noi non abbiamo nessun diritto, nessun potere di intrometterci fin tanto che a livello nazionale non si licenzia una norma che va nella direzione auspicata.”. Io nell’intervento generale avevo evidenziato che appunto questo settore mancava di una normativa specifica, le sentenze - ho anche detto - giuridiche, gli interventi della Magistratura nei vari gradi di giudizio hanno chiarito comunque l’ambito di applicazione e i compiti dei vari soggetti coinvolti.
Io termino dicendo: d’accordo, può essere competenza dello Stato, però c’è stata una riforma del Titolo Quinto della Costituzione, a suo tempo voluta dal centrosinistra, calata anche sulla testa della nostra Regione e delle nostre Province, alla quale ci siamo adeguati, penso alla riforma elettorale e ad altre cose, e però con il presupposto, con l’esempio chiaro della Regione Sicilia che ha già legiferato in tal senso, e con il riferimento alle modifiche costituzionali, noi potevamo comunque esprimerci in qualche modo su queste problematiche lasciando alla Corte Costituzionale eventualmente definire l’incostituzionalità del provvedimento legislativo o l’illegittimità della norma.
Peccato che il sollecito mio con questo disegno di legge non sia stato recepito e che i problemi in questo modo rimangano tali e quali come prima. Grazie.