Seduta n° 30 del 12 ottobre 1994
Disegno di legge n. 15: Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale).
DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Egregi e distinti colleghi, poche parole a riguardo di questo articolo, che riteniamo non sia un adeguamento alla normativa esistente, conseguente all'elezione diretta del sindaco, pertanto è improponibile. Nell'art. 62 della legge regionale n. 1 del 1993, al quale si fa riferimento, si parla di proporzionale nella ripartizione dei posti nell'impiego pubblico. Con l'art. 82 di questa proposta di legge si va a modificare tali norme, che non riguardano l'elezione diretta del sindaco.
Noi riteniamo che si debba presentare in un secondo tempo una proposta di legge emendativa all'art. 62 della legge regionale n. 1 del 1993.
Volevo anticipare anche il secondo emendamento presentato dalla Lega Nord, che è riferito al comma 3 dell'art. 82, nel quale si dice che nelle aziende consortili con più di 400 dipendenti possono essere istituiti due condirettori. Noi riteniamo che si debba stralciare questo comma, per evitare la moltiplicazione di cariche e andare in direzione di un'efficienza ed economicità delle aziende consortili. Grazie.