Seduta n° 67 del 19 ottobre 1995
Disegno di legge n. 48: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (presentato dai Consiglieri regionali Divina, Boldrini, Tosadori e Montefiori)
Disegno di legge n. 50: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni (presentato dai Consiglieri regionali Chiodi, Alessandrini e Viola)
Disegno di legge n. 54: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e s.m. in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale).
DELLADIO: Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, devo dire che in questo momento sono abbastanza contento, perché alcune argomentazioni che avevo sostenuto in aula tempo addietro sono state accolte, anche a seguito degli eventi che si sono verificati in questo scarso anno di applicazione della legge: direi meglio tardi che mai.
L'altra volta avevo evidenziato la governabilità, la necessità di dare governabilità ai nostri comuni del Trentino, l'abbiamo ottenuta parzialmente e dopo vedremo la soglia di applicabilità dove si garantirà la governabilità nei comuni del Trentino; non è risolta totalmente.
L'altra volta, quando avevamo affrontato il primo disegno di legge, ero stato l'unico a presentare un emendamento che abrogava il voto disgiunto, in quell'occasione ero una voce nel deserto, come tanti altri consiglieri: avevamo di fronte una maggioranza che non sentiva ragione, vorrei dire che in questa occasione non cerco meriti o gloria, ma ritengo sia giusto dare a Cesare quello che è di Cesare e a Delladio quello che è di Delladio.
I fatti poi hanno dimostrato che avevo ragione a quel tempo ad evidenziare quelle considerazioni, perché abbiamo dei comuni, vedi Rovereto, Levico e Cles, dove abbiamo creato un sindaco di minoranza e abbiamo obbligato lo stesso...
PRESIDENTE: Vi prego di fare silenzio, se avete qualcosa da dirvi siete pregati di uscire dall'aula!
DELLADIO: Dicevo che a suo tempo, nel novembre del 1994 avevo ragione, perché abbiamo avuto dei comuni, ad esempio Rovereto, Levico, Cles, con una maggioranza molto discutibile, così abbiamo creato dei sindaci di minoranza e li abbiamo obbligati alle dimissioni ed abbiamo imposto un commissario straordinario.
Andrò ad analizzare la proposta del disegno di legge emendato dalla commissione legislativa e invito anche l'assessore Giovanazzi a prendere nota di alcuni appunti che evidenzierò in quest'aula. Uno ad esempio l'ho già evidenziato ai collaboratori dell'ufficio enti locali, in modo da proporre e predisporre l'emendamento opportuno.
Passo subito ad analizzare l'art. 1 emendato dalla commissione legislativa. L'introduzione del comma 1 all'art. 1 prevede che in provincia di Trento tutti gli assessori possano essere esterni, anche il vicesindaco, mi riferisco ad una sentenza del TAR della Lombardia, che fa riferimento ad una delibera del CORECO del Lazio, nella quale è stato evidenziato che l'assessore esterno non può presiedere l'assemblea in mancanza del sindaco, pertanto è stata annullata la norma, prevista nello statuto del comune di Milano, nella quale si prevedeva quanto ho detto.
Se noi andiamo a vedere la sentenza del TAR della Lombardia, della seconda sezione di Milano ed andiamo a leggere alcuni passi, troviamo conferma di quanto affermo, nella sentenza si legge: "Il comitato ha ritenuto che l'assessore esterno non potesse, in assenza del sindaco, presiedere il consiglio comunale" - continua poi la sentenza - "e in effetti tra le funzioni sindacali le uniche che postulano lo status di consigliere sono proprio quelle che attengono al suo ruolo di Presidente dell'organo consiliare. Sarebbe difficilmente giustificabile che un organo collegiale possa essere presieduto da un soggetto che non ne fa parte e la cui partecipazione alle sedute non comporta l'esercizio delle facoltà attribuite ai membri del collegio, terzo comma dello statuto dell'art. 35. La decisione di annullamento va quindi confermata limitatamente alla parte in cui la norma consente che l'assessore esterno, in sostituzione del sindaco, possa presiedere il consiglio comunale."
Pertanto, se noi andiamo ad analizzare e se applichiamo la norma all'estremo, possiamo ottenere questi problemi. Ritengo che almeno un consigliere deve essere "pescato" all'interno del consiglio comunale, in modo da garantire la carica come vicesindaco all'interno dell'esecutivo. Questo è il primo punto che ho voluto evidenziare.
Il secondo punto è relativo all'art. 3, dove nel comma si fa riferimento alla lettera c/bis e al comma 2 dove si da riferimento alla lettera d). Ritengo che bisogna esplicitare meglio cosa si vuole intendere, cioè non il significato della parola fideiussore, ma a chi è riferito.
Altro argomento che voglio porre all'attenzione di quest'aula è riferito all'art. 5, dove è stata cancellata la parola improrogabili, che rimane - e questa è la rilevazione che ho segnalato agli uffici competenti - in un altro articolo di legge e precisamente l'art. 12, comma 3 del testo unico sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 27 febbraio 1995 4/L. Ho già visto che gli uffici hanno predisposto l'emendamento, pertanto questo lo voteremo sicuramente per chiarezza interpretativa da parte dei nostri amministratori.
Altro argomento è quello sollevato all'art. 8 sul sistema elettorale, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, in questo caso noi vediamo rientrare dalla finestra quello che era stato cacciato dalla porta in novembre del 1994, ossia l'istituzione del quoziente naturale per avere rappresentatività in consiglio comunale in provincia di Bolzano, per le liste. Questo secondo me non è tollerabile, perché le minoranze, in special modo in provincia di Bolzano, hanno diritto ad essere rappresentate negli organi collegiali.
Vediamo che è stato eliminato il voto disgiunto: è un recepimento delle osservazioni che avevo fatto a suo tempo, anche con emendamento nel novembre del 1994; successivamente vediamo l'abrogazione della soglia del 40% per avere il premio di maggioranza, anche in questo caso, in questa legge, è stato abrogato, pertanto è una soluzione molto valida.
Passando all'art. 28 troviamo la sostituzione della cifra-soglia sotto la quale vige il sistema elettorale maggioritario in provincia di Trento, portato da 3 mila a 10 mila. Su questo articolo specifico ho presentato un emendamento, in modo da trasformare la cifra 3 mila iniziale a 100 mila, proprio per raggiungere un sistema maggioritario per quasi tutta la provincia di Trento, ad esclusione del capoluogo, altrimenti se includevamo anche il capoluogo di Trento andava a cadere metà legge elettorale.
Mi riservo dopo a spiegare meglio l'emendamento in questione, voglio solo ricordare che l'83% dei sindaci aveva espresso, tramite i propri rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM la volontà di ottenere un sistema maggioritario senza soglie per tutto il Trentino.
Interessante l'argomento donne o uomini o sesso, come vogliamo chiamarlo, cioè la quota proporzionale che era stata imposta a livello nazionale per la compilazione delle liste. Avevo espresso nell'altro consesso, in occasione della prima legge sull'elezione diretta dei sindaci, che ero contrario all'assegnazione di qualsiasi tipo di quota, perché un individuo si candida in base ad una proposta politica. Le donne o di converso gli uomini sono un gruppo sociale come i bambini, gli anziani e non un gruppo politico. Secondo me non bisogna, come è stato riconosciuto successivamente, alterare il meccanismo della rappresentanza, che funziona sulla base di proposte politiche, introducendo elementi extrapolitici. Secondo me bisogna rimuovere a monte le cause, gli ostacoli che frenano l'ingresso delle donne nella vita politica o economica e a tal riguardo voglio ricordare la sentenza della corte costituzionale, che ha di fatto cancellato i commi che imponevano la rappresentatività obbligatoria nelle liste di un sesso o l'altro sesso e voglio leggere alcuni passi relativi alla sentenza n. 422 dell'anno 1995.
"Posto dunque che l'art. 3 primo comma e soprattutto l'art. 51 - si fa riferimento della costituzione - garantiscono l'assoluta uguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deva affermarsi per quanto riguarda la candidabilità".
Un altro passo importante: "Ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato."
Ritengo che la sentenza della corte costituzionale debba essere trasformata in un emendamento alla legge, in maniera chiara, per abrogare tutti i commi relativi alla quota di presenza delle donne o degli uomini all'interno delle liste, ossia inserire un articolo che di fatto abolisca i commi che prevedono la quota garantita per un sesso.
Alcune osservazioni ulteriori, che mi sono pervenute da persone che hanno operato ai seggi. Per quanto riguarda l'ammissione al voto, per le operazioni preliminari, l'art. 62 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, prevede che le schede siano timbrate alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, ciò ritarda l'inizio delle operazioni di voto, si propone che tale adempimento venga anticipato al giorno precedente o almeno ad ore più recenti.
Altre osservazioni che si possono fare, in modo da predisporre gli emendamenti relativi, è che l'articolo 73, sempre relativo del testo unico dei comuni, prevede la vidimazione delle liste elettorali di sezione da parte del presidente e di due scrutatori. Tale adempimento comporta notevole perdita di tempo, per cui si propone che basti la vidimazione da parte del solo presidente o segretario. Eguale discorso vale per le vidimazioni di ogni singolo foglio dei verbali delle operazioni. Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, il termine per la conclusione di tali operazioni, previsto dall'art. 85 sempre del testo unico dei comuni, è previsto per le ore 12.00, però si è rivelato irrealistico e va spostato sicuramente alle ore 15.00. Inoltre l'art. 78 prevede l'obbligo di numerare progressivamente le schede spogliate per ciascuno dei loro diversi gruppi, tale incombenza comporta notevole dispendio di tempo e rallenta sensibilmente le operazioni, si chiede - e queste sono richieste che vengono da operatori ai seggi - che vengano eliminate.
Altre osservazioni importanti da tener conto, eventualmente da interpretare con degli emendamenti o con modifiche ai regolamenti, le tabelle di scrutinio non recano la descrizione dei contrassegni di lista ed i nominativi dei singoli candidati, ciò obbliga l'ufficio di sezione a trascrivere tali dati sulle tabelle in duplice copia, con enorme dispendio di tempo, anche perché i simboli sono molto complessi alle volte. Si propone che quindi sulle tabelle vengano prestampati i simboli ed i nominativi dei candidati.
L'art. 74 inoltre prevede che le schede nulle siano vidimate da almeno due componenti l'ufficio, mentre l'art. 76 prescrive che tali schede siano vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, bisognerebbe eliminare almeno la contraddizione.
Come ultimo, relativamente a controlli successivi, sarebbe opportuno introdurre una norma, ma vedo che l'assessore manca, speriamo che gli uffici competenti molti ligi, recepiscano i messaggi che ho dato, sarebbe opportuno introdurre una norma che preveda un successivo controllo d'ufficio, da effettuarsi prima della proclamazione degli eletti, di tutte le schede scrutinate nelle sezioni, in cui il numero dei voti annullati superi una certa fisiologica percentuale dei votanti.
Ultima considerazione è questa, che la presentazione di questa legge, da parte dell'attuale maggioranza regionale, secondo me è una sconfitta per questa maggioranza e anche un piccolo riconoscimento per il sottoscritto, perché posso tranquillamente dire: ve lo avevo detto. Grazie.