Seduta n° 75 del 14 dicembre 1995

Disegno di legge n. 54: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e s.m. in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale).

DELLADIO: Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, la modifica del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale del 30 novembre 1994, n. 3, così come previsto dall'art. 1 di questa legge comma 1, prevede, come abbiamo visto, che per la provincia di Trento tutti gli assessori possono essere esterni, anche il vicesindaco. Io, in discussione generale, avevo sollevato un'obiezione fondata sulla sentenza attinente la delibera del C.O.R.E.C.O. della Lombardia, che ha evidenziato che l'assessore esterno non può presiedere l'assemblea in mancanza del sindaco. In discussione generale avevo evidenziato e letto anche la dicitura contenuta nella sentenza del TAR della Lombardia, che ha confermato tale sentenza. Voglio rileggerla per l'assessore competente, perché è molto importante. Per quanto riguarda il comitato si dice che "il comitato ha ritenuto che l'assessore esterno non potesse, in assenza del sindaco, presiedere il consiglio comunale", e poi la sentenza del TAR continua con "sarebbe difficilmente giustificabile che un'organo collegiale possa essere presieduto da un soggetto che non ne fa parte e la cui partecipazione alle sedute non comporta l'esercizio delle facoltà attribuite ai membri del collegio". La decisione di annullamento, e si riferisce all'art. 35 dello Statuto del comune di Milano, va quindi confermata limitatamente alla parte in cui la norma consente che l'assessore esterno, in sostituzione del sindaco, possa presiedere il consiglio comunale, pertanto la norma, ed io ritengo che questi documenti ne confermano la tesi, applicata all'estremo può provocare questi problemi di illegittimità. Si poteva lasciare come prima il comma 2 dell'art. 2, oppure si poteva variare la percentuale di assessori esterni, però mantenendo, lasciando almeno un consigliere comunale eletto in Giunta. Sicuramente l'assessore Giovanazzi sarà, a mio avviso, responsabile dei problemi che nasceranno quando verrà applicata questa norma in maniera estensiva per non aver voluto recepire le osservazioni proposte a suo tempo dal sottoscritto, intese a risolvere alla fonte problemi di illegittimità. Comunque io gradirei, se possibile, sentire l'opinione dell'assessore Giovanazzi.