Seduta n° 76 del 12 gennaio 1996

Disegno di legge n. 54: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e s.m. in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale)

DELLADIO: Grazie signor Presidente. Anch'io brevemente desidero ricordare l'importanza del sistema proporzionale in Alto Adige, riconosciuto statutariamente; è un sistema proporzionale che riconosce la particolarità dell'Alto Adige, proprio per la presenza delle minoranze presenti sul territorio.

L'articolo proposto dalla maggioranza dispone la distribuzione dei seggi in base al quoziente naturale conseguito dalle liste, perciò non si dà rappresentatività a quei partiti piccoli che hanno diritto ad essere rappresentati. Introdurre una soglia, come quella del quoziente naturale, nella specificità dell'Alto Adige è sicuramente deleteria per i partiti piccoli ed è una soluzione antidemocratica, perché le minoranze politiche, etnico-linguistiche hanno diritto ad essere rappresentate.

Voglio ricordare che quanto è uscito dalla porta nel dicembre del 1984 ora entra dalla finestra, come l'emendamento in tema di organi collegiali negli enti pubblici, che è stato riproposto in questo testo di legge all'art. 40, che riguarda i consorzi dei comuni ed altre cose.

Pertanto se vogliamo conseguire una convivenza pacifica in Alto Adige, in provincia di Bolzano, bisogna votare questo emendamento, che ho sottofirmato. Grazie.