Seduta n° 81 del 15 febbraio 1996

Disegno di legge n. 54: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ed alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e s.m. in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale)

 

DELLADIO: Presidente, egregi colleghi, devo dire alcune cose: ero contento che il discorso dell'eliminazione del voto disgiunto fosse stato recepito da questa maggioranza, purtroppo vedo che durante la strada la situazione si complica e vengono cambiate le regole del discutere e del legiferare.

Avevo già espresso, sia in sede di discussione generale che a suo tempo nel primo disegno di legge trattato in quest'aula, l'ipotesi che bisognava andare verso un sistema maggioritario, eliminando il voto disgiunto, per dare più governabilità ai comuni, cosa richiesta, in modo particolare nel Trentino, da più dell'80% dei sindaci dei comuni trentini. Avevo presentato anche degli emendamenti: ero stato l'unico a suo tempo ad eliminare il voto disgiunto, di fatto questa situazione ha creato dei sindaci di minoranza nel Trentino: a Rovereto, Levico e Cles. Abbiamo obbligato dei sindaci a dare le dimissioni ed abbiamo dovuto nominare dei commissari straordinari.

A mio avviso il ripristinare il voto disgiunto è indice di irresponsabilità, sicuramente da parte di questo esecutivo ed in modo particolare da parte dell'assessore Giovanazzi, ed è evidente una mancanza di una regia politica in questa discussione. L'art. 17, come era proposto, poteva anche andare bene, a parte l'emendamento "ribaltone", che è stato inserito dalla Giunta, permettendo il collegamento al secondo turno di liste che erano contrapposte al primo turno, permettendo di fatto l'emigrazione di liste da uno schieramento all'altro: in questo modo non si favorisce sicuramente il bipolarismo o maggioranze stabili che sostengano il sindaco.

A mio giudizio questa legge è un obbrobrio. E’ chiaro: abbiamo ripristinato la soglia elettorale nei comuni dell'Alto Adige, eliminando di fatto le minoranze, con la scusante che queste si possono aggregare, abbiamo ripristinato il voto disgiunto in questa sede e abbiamo mantenuto l'emendamento "ribaltone", proposto dalla Giunta nell'art. 17 di prima, che questa maggioranza andrà a cassare.

Pertanto mi esprimo decisamente contro questa linea politica, evidenziata dagli emendamenti presentati dalla Giunta regionale. Grazie.

(...)

DELLADIO: Presidente, egregi colleghi, una prima riflessione. Desidero evidenziare quanto detto da lei Presidente. Prima ha detto che bisognerebbe ricondurre alle regioni, forse è stato un lapsus, la materia elettorale.

Fatta questa piccola premessa, voglio dire che l'art. 17/bis contempla di fatto il voto disgiunto e viene assegnato il premio di maggioranza, purché una lista o più liste non superino il 50% dei voti validi al primo turno. Può succedere questo fatto ed è stato evidenziato già in conferenza dei capigruppo. In questo caso non viene assegnato il premio di maggioranza e allora abbiamo un sindaco di minoranza, che sarà costretto alle dimissioni: un caso eclatante è riconducibile al comune di Levico, perché prendendo i dati delle ultime votazioni il comune di Levico rientrerebbe in questa casistica.

Non parliamo dell'emendamento "ribaltone", come l’ho definito, che permette l'apparentamento al secondo turno fra liste che al primo turno erano contrapposte; questo problema è stato sottovalutato ed a mio avviso questo articolo è decisamente da bocciare.

(...)

DELLADIO: Grazie signor Presidente. Brevemente in dichiarazione di voto, riguardo l'art. 17 bis: questa legge come quest'articolo è un obbrobrio, l’ho già detto all'inizio.

La legge era uscita dalla Commissione legislativa con abolito il voto disgiunto e la soglia del 40% che vincolava l'assegnazione del premio di maggioranza per i comuni al di sopra dei 3.000 abitanti.

Un problema sottovalutato è quello dell'emendamento che io ho definito "ribaltone", che permette l'apparentamento al secondo turno per liste che al primo turno erano contrapposte. Permette di fatto l'emigrazione di liste da uno schieramento all'altro e non favorisce il bipolarismo o maggioranze qualificate stabili che sostengano il sindaco.

In tutti i casi in quest'articolo viene assegnato il premio di maggioranza, purché nessuna altra lista o gruppo di altra lista abbia già ottenuto nel primo turno un numero di voti validi superiore al 50% del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale; non viene assegnato il premio di maggioranza, se succede questo, avremo un sindaco, perciò, di minoranza. In Conferenza dei capigruppo si era evidenziato il fatto che il comune di Levico, utilizzando i dati delle ultime elezioni amministrative, rientrerebbe in questa deleteria casistica. Il sindaco, ripeto di minoranza, non potrà governare senza una maggioranza che lo sostenga, ma dovrà dimettersi. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che esiste una mancanza di regia politica; si era dichiarato che era opportuno dare governabilità ai comuni, invece abbiamo obbligato alle dimissioni numerosi sindaci, sostituendoli con il commissario. L'80% dei sindaci trentini si erano espressi per un sistema maggioritario in tutti i comuni del Trentino, questa maggioranza ha disatteso tali indicazioni. Inoltre io ho votato contro la soglia prevista dal voto disgiunto, ho votato contro il voto disgiunto stesso, contro l'emendamento "ribaltone" e contro l'istituzione, ma questo a livello di legge, della soglia elettorale in Alto Adige.

Non si è gestita questa legge, mettendo davanti il bene comune e della collettività, in modo particolare in quest'articolo. Per questo io sarò contrario all'art. 17 bis. Grazie.